(Allegato- art. 129)
                              Art. 129. 
 
  Per ogni atto che importa la redazione di un  verbale,  escluso  il
caso del successivo art. 130,  e'  dovuto  un  diritto  all'ufficiale
giudiziario nella misura seguente: 
    a) per gli  atti  relativi  ad  affari  di  valore  fino  a  lire
centomila, lire centocinquanta; 
    b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle  lire
centomila o di valore indeterminabile, lire trecento.