Art. 129. Per ogni atto che importa la redazione di un verbale, escluso il caso del successivo art. 130, e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire centocinquanta; b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore alle lire centomila o di valore indeterminabile, lire trecento.