Art. 130. Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto un diritto all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, a titoli equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire quaranta; b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire ottanta. In caso di pagamento del titolo, senza che sia stato elevato il protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.