(Allegato- art. 130)
                              Art. 130. 
 
  Per  ogni  atto  di  protesto  cambiario  e'  dovuto   un   diritto
all'ufficiale giudiziario nella misura seguente: 
    a) per gli  atti  di  protesto  relativi  a  cambiali,  a  titoli
equiparati, di valore fino a lire cinquantamila, lire quaranta; 
    b) per gli  atti  di  protesto  relativi  a  cambiali,  o  titoli
equiparati, di valore superiore a lire cinquantamila, lire ottanta. 
  In caso di pagamento del titolo, senza che  sia  stato  elevato  il
protesto, il diritto dovuto e' ridotto alla meta'.