(Allegato- art. 131)
                              Art. 131. 
 
  Per l'esecuzione  degli  atti  per  i  quali  deve  essere  redatto
processo verbale iniziati  o  proseguiti  dopo  le  ore  quattordici,
spetta all'ufficiale giudiziario  il  diritto  di  vacazione  per  il
periodo di tempo effettivamente impiegato. 
  Ogni vacazione ha la durata di due ore e  comporta  il  diritto  di
lire trenta. 
  Il diritto di vacazione non si  divide  che  per  meta';  trascorsa
l'ora e' dovuto per intero. 
  Il diritto  e'  ridotto  alla  meta'  per  i  verbali  di  protesto
cambiario. 
  Il processo verbale relativo  agli  atti  per  i  quali  spetta  il
diritto di vacazione  deve  indicare  anche  l'ora  di  inizio  e  di
chiusura delle operazioni.