Art. 131. Per l'esecuzione degli atti per i quali deve essere redatto processo verbale iniziati o proseguiti dopo le ore quattordici, spetta all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire trenta. Il diritto di vacazione non si divide che per meta'; trascorsa l'ora e' dovuto per intero. Il diritto e' ridotto alla meta' per i verbali di protesto cambiario. Il processo verbale relativo agli atti per i quali spetta il diritto di vacazione deve indicare anche l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni.