(Allegato- art. 132)
                              Art. 132. 
 
  All'ufficiale  giudiziario  che  accompagna  il  magistrato  o   il
cancelliere  per  assistenza  ad  atti  di  ufficio   spetta,   oltre
all'eventuale indennita' di missione determinata ai  sensi  dell'art.
32, ultimo comma, se dovuta, un diritto d'importo pari  a  quello  di
vacazione, di cui all'art. 131, e  in  ragione  del  tempo  impiegato
nella redazione degli atti ai quali assiste.