Art. 133. Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio ha sede, spetta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita nella misura di lire dieci per ogni chilometro, elevata a lire quindici per ciascun chilometro successivo ai primi dieci; in ogni caso, non puo' essere inferiore a lire sessanta. L'indennita' non e' dovuta quando la notificazione e' eseguita a mezzo del servizio postale. L'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio unico deve detrarre, per spese, il dieci per cento della indennita' di trasferta.