(Allegato- art. 133)
                              Art. 133. 
 
  Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove  l'ufficio  ha  sede,
spetta  all'ufficiale  giudiziario,  a  rimborso   di   ogni   spesa,
l'indennita' di trasferta. Tale indennita' e' dovuta per  il  viaggio
di andata e per quello di ritorno ed e'  stabilita  nella  misura  di
lire dieci per ogni chilometro, elevata a lire quindici  per  ciascun
chilometro successivo ai primi dieci; in ogni caso, non  puo'  essere
inferiore a lire sessanta. 
  L'indennita' non e' dovuta quando la notificazione  e'  eseguita  a
mezzo del servizio postale. 
  L'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio  unico  deve  detrarre,
per spese, il dieci per cento della indennita' di trasferta.