(Allegato- art. 136)
                              Art. 136. 
 
  Per tutti  gli  atti  da  effettuarsi  nello  stesso  giorno  della
richiesta, i diritti  e  l'indennita'  di  trasferta  spettanti  agli
ufficiati giudiziari sono aumentati della meta'. 
  Lo stesso aumento spetta quando la richiesta  e'  fatta  nelle  ore
pomeridiane del giorno antecedente all'esecuzione dell'atto. 
  La richiesta d'urgenza deve essere scritta e  firmata  dalla  parte
richiedente  con  l'indicazione  della  data  e,  se  occorre,  anche
dell'ora.  Essa  deve  essere  fatta  sull'atto  originale   che   si
restituisce alla parte o separatamente, anche in  carta  libera,  per
gli atti che importino la redazione di processo verbale;  ma  in  tal
caso deve risultare dal contesto dell'atto. 
  Se il richiedente non puo' o  non  sa  scrivere,  la  richiesta  di
esecuzione di  urgenza  puo'  essere  fatta  oralmente  all'ufficiale
giudiziario, il quale deve farla risultare  dal  contesto  dell'atto,
indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata. 
  Nel caso previsto dal primo comma dell'art.  135  la  maggiorazione
spettante per  l'urgenza  e'  dovuta  una  sola  volta  nella  misura
stabilita per l'atto che importa il maggior  diritto  o  la  maggiore
indennita'.