Art. 136. Per tutti gli atti da effettuarsi nello stesso giorno della richiesta, i diritti e l'indennita' di trasferta spettanti agli ufficiati giudiziari sono aumentati della meta'. Lo stesso aumento spetta quando la richiesta e' fatta nelle ore pomeridiane del giorno antecedente all'esecuzione dell'atto. La richiesta d'urgenza deve essere scritta e firmata dalla parte richiedente con l'indicazione della data e, se occorre, anche dell'ora. Essa deve essere fatta sull'atto originale che si restituisce alla parte o separatamente, anche in carta libera, per gli atti che importino la redazione di processo verbale; ma in tal caso deve risultare dal contesto dell'atto. Se il richiedente non puo' o non sa scrivere, la richiesta di esecuzione di urgenza puo' essere fatta oralmente all'ufficiale giudiziario, il quale deve farla risultare dal contesto dell'atto, indicando il motivo per cui non e' stata, scritta e firmata. Nel caso previsto dal primo comma dell'art. 135 la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggiore indennita'.