Art. 139. La percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili e penali e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni. La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi e' liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l'ufficio del registro. Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresi', la percentuale sulle somme introitate dall'Erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l'ammontare complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario o, dove esiste, all'ufficiale giudiziario dirigente.