(Allegato- art. 139)
                              Art. 139. 
 
  La percentuale sui  crediti  recuperati  dall'Erario  sui  campioni
civili e penali e' liquidata, previa detrazione delle somme spettanti
ai terzi, con le norme stabilite dalla legge 8 agosto 1895, n. 556  e
successive modificazioni. 
  La percentuale sui crediti recuperati sui  campioni  amministrativi
e'  liquidata,  per  quanto  riguarda  i  procedimenti  davanti  alle
giurisdizioni amministrative,  sui  recuperi  delle  spese  che  sono
prenotate a debito secondo le norme  del  regolamento  approvato  con
regio decreto 17 agosto 1907,  n.  640,  e,  per  quanto  riguarda  i
giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui  recuperi  delle  spese  da
ripetersi ai sensi del regio decreto 5 settembre 1909, n. 776, e  che
risultino  prenotate  negli  appositi   campioni   esistenti   presso
l'ufficio del registro. 
  Alla fine di ogni bimestre, l'ufficio del registro,  nel  procedere
alla liquidazione delle  percentuali  di  cui  ai  commi  precedenti,
liquida, altresi', la percentuale sulle somme introitate  dall'Erario
sulle  vendite  dei  corpi  di  reato,   trasmettendone   l'ammontare
complessivo direttamente all'ufficiale giudiziario  o,  dove  esiste,
all'ufficiale giudiziario dirigente.