(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 82)
                              Art. 82. 
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74  e  75,  e  Legge  23
                    marzo 1956, n. 136, art. 43) 

 
  Contro le  decisioni  adottate  in  materia  di  eleggibilita'  dal
Consiglio comunale o  dalla  Giunta  provinciale  amministrativa,  ai
sensi dell'art. 75, e' ammesso  ricorso  al  Consiglio  comunale,  da
depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla
pubblicazione della decisione ovvero  dalla  notificazione  di  essa,
quando sia necessaria. 
  Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha  proposto,
deve essere notificato giudiziariamente alla  parte  che  puo'  avere
interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. 
  Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva  sui
ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, e' di essi investita,  su
istanza degli interessati, la Giunta  provinciale  amministrativa  in
sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un  mese
dalla avocazione degli atti al suo giudizio. 
  Il  Sindaco  notifica,  entro  cinque  giorni,  all'interessato  la
decisione presa dal Consiglio. 
  Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta
giorni dalla  notificazione  della  decisione,  ricorso  alla  Giunta
provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. 
  Il ricorso a cura di chi  l'ha  proposto,  deve  essere  notificato
giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne  ha
interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. 
  Contro la decisione della,  Giunta  provinciale  amministrativa  e'
ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di  cui  al
titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. 
  L'esecuzione   della    decisione    della    Giunta    provinciale
amministrativa resta sospesa in pendenza di  un  ricorso  alla  Corte
d'appello.