(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 84)
                              Art. 84. 
               (T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 76) 

 
  Il Consiglio comunale, la  Giunta  provinciale  amministrativa,  la
Corte d'appello ed il Consiglio di Stato,  quando  accolgono  ricorsi
loro presentati, correggono,  secondo  i  casi,  il  risultato  delle
elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati  coloro
che hanno diritto di esserlo.