(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 85)
                              Art. 85. 
               (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 44) 
 
 
  Nel caso in cui sia stata  pronunciata  decisione  di  annullamento
delle elezioni, il Prefetto provvede alla amministrazione dei  Comune
a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la
decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non  sia
riconfermato con  decisione  definitiva,  oppure  sino  a  quando  il
Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione. 
  Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla, data in cui  la
decisione di annullamento e' diventa definitiva. 
  Analogamente si procede quando le elezioni non possono  aver  luogo
per mancanza di candidature o perche' si e' verificata la ipotesi  di
cui al primo comma dell'art.  36,  oppure  quando  le  elezioni  sono
risultate nulle per non essersi  verificate  le  condizioni  previste
dall'art. 60.