Art. 154. Il disegno di legge di assestamento del bilancio si compila su gli elementi che le varie Amministrazioni centrali dovranno trasmettere al Ministero del tesoro, Ragioneria generale, entro il 30 settembre. Tale disegno di legge deve comprendere: 1° il prospetto dei capitoli da variarsi per leggi votate dal Parlamento, ovvero per prelevamenti gia' approvati sui fondi di riserva, o per occorrenze nuove verificatesi; 2° il riepilogo del bilancio di previsione rettificato, colle modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni suddette. Deve pure unirvisi la situazione delle attivita' e delle passivita' del tesoro quale si presume debba verificarsi alla fine dell'esercizio (1). --------------- (1) Art. 29 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.