(Regolamento-art. 154)
 
                              Art. 154. 
 
  Il disegno di legge di assestamento del bilancio si compila su  gli
elementi che le varie Amministrazioni centrali  dovranno  trasmettere
al Ministero del tesoro, Ragioneria generale, entro il 30 settembre. 
 
  Tale disegno di legge deve comprendere: 
 
    1° il prospetto dei capitoli da variarsi  per  leggi  votate  dal
Parlamento, ovvero per  prelevamenti  gia'  approvati  sui  fondi  di
riserva, o per occorrenze nuove verificatesi; 
 
    2° il riepilogo del bilancio  di  previsione  rettificato,  colle
modificazioni ed aggiunte risultanti dalle variazioni suddette. 
 
  Deve pure unirvisi la situazione delle attivita' e delle passivita'
del  tesoro  quale   si   presume   debba   verificarsi   alla   fine
dell'esercizio (1). 
 
          --------------- 
 
          (1) Art. 29 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.