Art. 155. Per formare i documenti richiesti ai numeri 1 e 2 del precedente articolo, il ministro del tesoro tiene conto: 1° di tutte le nuove e maggiori entrate derivanti da leggi nuove o aventi relazioni con corrispondenti variazioni nella spesa; 2° di tutte le leggi di nuove o maggiori spese votate dopo il principio dell'esercizio; 3° di tutti i decreti reali di prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste, quand'anche non siano ancora convertiti in legge, e dei decreti ministeriali di prelevamento dal fondo delle spese obbligatorie e d'ordine; 4° dei fatti nuovi che possono determinare la modificazione in piu' o in meno di qualche capitolo del bilancio. La presunta situazione del tesoro e' formata sulla base: 1° del prospetto generale per capitoli del bilancio di previsione rettificato; 2° del prospetto generale per capitoli delle entrate accertate e non riscosse o non versate, e delle spese ordinate o impegnate e non pagate nell'esercizio precedente, quali risultano dal rendiconto consuntivo di cui al successivo capo IV, ossia dei residui attivi e passivi esistenti al principio dell'esercizio in corso. Su questi dati si forma la previsione delle riscossioni e dei pagamenti da farsi nel corso dell'esercizio, tanto in conto di competenze e di residui per capitolo, quanto in conto di debiti e crediti di tesoreria. Dalla situazione delle attivita' e passivita' del tesoro al principio dell'esercizio e dalle risultanze dei prospetti indicati a' detti numeri 1 e 2, si otterra' quella prevedibile per la fine del medesimo. I provvedimenti necessari per ristabilire, occorrendone il bisogno, il pareggio fra le entrate e le spese, o per assicurare il servizio di tesoreria, saranno compresi nel progetto di legge di assestamento del bilancio, o verranno proposti insieme con esso in separati disegni di legge. Una relazione circostanziata conterra' le spiegazioni necessarie alle diverse parti della legge di assestamento del bilancio.