Art. 156. Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministero del tesoro compilera' una tabella esplicativa nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate: 1° le somme approvate nel bilancio di previsione; 2° le variazioni approvate colla legge di assestamento; 3° le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza; 4° i residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio risultanti dal rendiconto generale consuntivo; 5° la previsione di cassa (1). La detta tabella dimostrera' pure: 1° il fondo di cassa esistente al principio dell'esercizio, il movimento riassuntivo degl'incassi e dei pagamenti, ed il fondo di cassa che si presume avere alla fine dell'esercizio medesimo; 2° la presunta situazione del tesoro alla fine dell'esercizio posta a confronto di quella dell'esercizio precedente quale risulta dal consuntivo. Questo documento, dopo approvato con decreto reale registrato alla Corte dei conti, sara' distribuito ai membri del Parlamento e servira' di norma a tutte le amministrazioni dello Stato. I pagamenti che per imprescindibili esigenze di servizio occorresse di fare in eccedenza alle previsioni di cassa, potranno essere autorizzati dal ministro del tesoro, purche' sieno entro i limiti delle somme stanziate per la competenza di ciascun esercizio e per i residui degli anni precedenti. --------------- (1) Art. 31 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.