(Regolamento-art. 156)
 
                              Art. 156. 
 
  Dopo  approvata  la  legge  per  l'assestamento  del  bilancio,  il
Ministero del tesoro compilera' una tabella esplicativa  nella  quale
per ogni capitolo del bilancio saranno indicate: 
 
    1° le somme approvate nel bilancio di previsione; 
 
    2° le variazioni approvate colla legge di assestamento; 
 
    3°  le  somme  che  dopo  queste  variazioni   costituiscono   la
definitiva previsione di competenza; 
 
    4° i residui attivi e passivi lasciati dal  precedente  esercizio
risultanti dal rendiconto generale consuntivo; 
 
    5° la previsione di cassa (1). 
 
  La detta tabella dimostrera' pure: 
 
    1° il fondo di cassa esistente al  principio  dell'esercizio,  il
movimento riassuntivo degl'incassi e dei pagamenti, ed  il  fondo  di
cassa che si presume avere alla fine dell'esercizio medesimo; 
 
    2° la presunta situazione del  tesoro  alla  fine  dell'esercizio
posta a confronto di quella dell'esercizio precedente  quale  risulta
dal consuntivo. 
 
  Questo documento, dopo approvato con decreto reale registrato  alla
Corte dei  conti,  sara'  distribuito  ai  membri  del  Parlamento  e
servira' di norma a tutte le amministrazioni dello Stato. 
 
  I pagamenti che per imprescindibili esigenze di servizio occorresse
di fare in  eccedenza  alle  previsioni  di  cassa,  potranno  essere
autorizzati dal ministro del tesoro, purche'  sieno  entro  i  limiti
delle somme stanziate per la competenza di ciascun esercizio e per  i
residui degli anni precedenti. 
 
          --------------- 
 
          (1) Art. 31 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.