(Accordo-art. 105)
                            ARTICOLO 105 
Per consentire un impiego  ottimale  delle  risorse  disponibili,  le
Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in
stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli
Stati  membri,  i  paesi  terzi,  inclusi  quelli  del  G-24,  e   le
istituzioni  finanziarie  internazionali  quali  il  Fondo  monetario
internazionale, la Banca internazionale per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.