Articolo 130 Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15) 1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000. 2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese e' resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.