(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 130)
                            Articolo 130 
          Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1
                     marzo 1975, n. 44, art. 15) 
   1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai  rappresentanti  degli
enti di cui all'articolo  5  che  non  presentano  o  non  aggiornano
l'elenco descrittivo dei beni  indicati  nell'articolo  2,  comma  1,
lettera  a)  di  loro  spettanza  nel  termine  loro  assegnato   dal
Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 600.000 a lire 6.000.000. 
   2. Il  Ministero  dispone  la  compilazione  dell'elenco  a  spese
dell'ente inadempiente. La nota delle spese e'  resa  esecutoria  con
provvedimento del Ministero.  All'esazione  si  procede  nelle  forme
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.