(Statuto dell'Aero Club d'Italia-art. 37)
                              Art. 37. 
 
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione  o  interdizione  di
alcuni membri, fino alla meta' degli organi collegiali, si  fa  luogo
alla  loro  sostituzione,  alla  prima  assemblea  ordinaria   utile,
mediante rielezione dei membri mancanti. 
    Nelle more  del  perfezionamento  delle  nuove  nomine,  l'organo
collegiale continuera'  a  svolgere  la  propria  attivita',  per  il
disbrigo degli affari correnti, e le funzioni  del  Presidente  della
CCSA, del Presidente del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  o  del
Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno
assolte dal membro piu' anziano di nomina e, in caso di parita',  dal
piu' anziano di eta'. Circa le funzioni del Presidente del  Consiglio
Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni  di  cui  al
successivo art. 38. 
    In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della
maggioranza dei componenti di  un  qualunque  organo  collegiale,  si
verifica la decadenza dello stesso. 
    La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del
Presidente dell'Aero Club d'Italia. 
    L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in  sostituzione
di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di
novanta giorni dalla decadenza.