(Statuto-art. 44)
                              Art. 44. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. Le cause di incompatibilita' previste dal vigente ordinamento,
dal presente statuto e da  altre  fonti  normative  sono  di  stretta
interpretazione. 
    2. Ai  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione e' fatto divieto: 
      a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione  per
il rettore, limitatamente al senato  accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione, e per i direttori di dipartimento, limitatamente  al
senato; 
      b) di essere componente di altri organi dell'Ateneo  salvo  che
del consiglio  di  dipartimento,  del  consiglio  della  scuola,  del
consiglio di corso di studio e dei consigli  e  comitati  scientifici
relativi ad altre attivita' istituzionali; 
      c)  di  ricoprire  il  ruolo  di   direttore   di   scuole   di
specializzazione; 
      d) di rivestire alcun  incarico  di  natura  politica,  per  la
durata del mandato; 
      e)  di  svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al
finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie presso
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  il
Consiglio universitario nazionale e l'ANVUR; 
      f) di ricoprire, presso altre universita' italiane statali, non
statali o telematiche, la carica di rettore o far parte del  relativo
consiglio  di   amministrazione,   senato   accademico,   nucleo   di
valutazione o collegio dei revisori dei conti. 
    3.  Le  incompatibilita'  previste  dal  precedente  comma  2  si
estendono anche al pro-rettore vicario. 
    4. Il presidente e i componenti del  nucleo  di  valutazione  non
possono  far  parte  del  senato  accademico  e  del   consiglio   di
amministrazione. 
    5. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con la
carica di presidente e direttore di corsi di studio e  di  scuole  di
dottorato, di Ateneo e di specializzazione, salvo che  la  condizione
di cumulo delle cariche risulta inevitabile per  indisponibilita'  di
altre candidature. 
    6.  Ciascun   rappresentante   del   personale   dirigenziale   e
tecnico-amministrativo e degli studenti puo' far  parte  soltanto  di
uno  tra  i  seguenti  organi:  senato   accademico,   consiglio   di
amministrazione e nucleo di valutazione.