(Statuto-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
  Attivita' esterne dei docenti. Attivita' didattiche e di ricerca 
 
    1. I docenti a tempo pieno possono svolgere: 
      a) attivita' libere anche se retribuite; 
      b) attivita' subordinate ad autorizzazione del rettore. 
    2. I docenti a tempo  pieno,  previa  comunicazione  al  rettore,
possono  liberamente  svolgere:  attivita'  di   valutazione   e   di
referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di
collaborazione scientifica e di consulenza,  di  comunicazione  e  di
divulgazione scientifica e  culturale,  attivita'  pubblicistiche  ed
editoriali. Le attivita'  sono  espletate  sotto  la  responsabilita'
personale del docente. 
    3. Previo parere favorevole del  direttore  del  dipartimento  di
afferenza e su autorizzazione del rettore, i docenti  a  tempo  pieno
possono assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo  di
subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. 
    4.  I  docenti  a  tempo  definito  possono  svolgere   attivita'
libero-professionali  e  di  lavoro  autonomo,  anche   continuative,
purche' non determinanti situazioni di  conflitto  di  interesse  con
l'Ateneo. 
    5. Le attivita' didattiche e di ricerca dei docenti  dell'Ateneo,
in  regime  di  tempo  pieno  e  definito,   aventi   carattere   non
occasionale,  presso  universita'  o  centri   di   ricerca   esterni
all'Ateneo, sono subordinate all'autorizzazione del  rettore,  previo
parere favorevole del direttore  di  dipartimento  di  afferenza.  Le
stesse attivita' realizzate all'interno dell'Ateneo, in  dipartimenti
o  scuole  diversi  da  quelli  di  afferenza,  sono  libere,  previa
comunicazione al direttore del proprio dipartimento che ne valuta  la
compatibilita' con le esigenze di servizio. 
    6. E' fatto divieto ai docenti esercitare attivita'  proprie  del
commercio e dell'industria, fatta salva la costituzione e la gestione
di  societa'  con  caratteristiche  di  spin-off  o   di   start   up
universitari. 
    7. Le ulteriori modalita' per l'esercizio  di  attivita'  esterne
dei docenti e l'attivita' conto terzi svolta  dai  Dipartimenti  sono
disciplinate da apposito regolamento.