Art. 45. Attivita' esterne dei docenti. Attivita' didattiche e di ricerca 1. I docenti a tempo pieno possono svolgere: a) attivita' libere anche se retribuite; b) attivita' subordinate ad autorizzazione del rettore. 2. I docenti a tempo pieno, previa comunicazione al rettore, possono liberamente svolgere: attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, di comunicazione e di divulgazione scientifica e culturale, attivita' pubblicistiche ed editoriali. Le attivita' sono espletate sotto la responsabilita' personale del docente. 3. Previo parere favorevole del direttore del dipartimento di afferenza e su autorizzazione del rettore, i docenti a tempo pieno possono assumere compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. 4. I docenti a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, purche' non determinanti situazioni di conflitto di interesse con l'Ateneo. 5. Le attivita' didattiche e di ricerca dei docenti dell'Ateneo, in regime di tempo pieno e definito, aventi carattere non occasionale, presso universita' o centri di ricerca esterni all'Ateneo, sono subordinate all'autorizzazione del rettore, previo parere favorevole del direttore di dipartimento di afferenza. Le stesse attivita' realizzate all'interno dell'Ateneo, in dipartimenti o scuole diversi da quelli di afferenza, sono libere, previa comunicazione al direttore del proprio dipartimento che ne valuta la compatibilita' con le esigenze di servizio. 6. E' fatto divieto ai docenti esercitare attivita' proprie del commercio e dell'industria, fatta salva la costituzione e la gestione di societa' con caratteristiche di spin-off o di start up universitari. 7. Le ulteriori modalita' per l'esercizio di attivita' esterne dei docenti e l'attivita' conto terzi svolta dai Dipartimenti sono disciplinate da apposito regolamento.