(Statuto-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
                           Anno accademico 
 
    1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre  e  termina  il  31
ottobre dell'anno successivo. Per  particolari  motivi  di  interesse
superiore degli studi, le date di decorrenza possono essere  derogate
previa delibera del senato  accademico  e  parere  del  consiglio  di
amministrazione.