Art. 47. Decorrenza dei mandati 1. Il mandato degli organi di Ateneo decorre dalla comunicazione dell'atto di nomina, salvo diverse disposizioni. 2. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente eletto in uno degli organi collegiali si procede a nuove elezioni, salvo che il mandato originario non scade nei successivi sei mesi. Nel caso in cui l'interruzione anticipata riguarda un rappresentante degli studenti, si procede con lo scorrimento della lista elettorale di appartenenza del rappresentante cessato e, in mancanza di nominativi, a nuove elezioni. Nell'ipotesi di interruzione anticipata del mandato di un componente designato in un organo collegiale, si procede mediante nuova designazione. In tutti i casi il componente subentrato dura in carica fino alla scadenza del mandato originario, salvo i componenti del consiglio di amministrazione, per i quali il membro subentrante svolge l'intero mandato ordinario.