(Statuto-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
                       Decorrenza dei mandati 
 
    1. Il mandato degli organi di Ateneo decorre dalla  comunicazione
dell'atto di nomina, salvo diverse disposizioni. 
    2.  Nel  caso  di  interruzione  anticipata  del  mandato  di  un
componente eletto in uno degli organi collegiali si procede  a  nuove
elezioni, salvo che il mandato originario non  scade  nei  successivi
sei mesi. Nel caso  in  cui  l'interruzione  anticipata  riguarda  un
rappresentante degli studenti, si procede con  lo  scorrimento  della
lista elettorale di appartenenza del  rappresentante  cessato  e,  in
mancanza  di  nominativi,   a   nuove   elezioni.   Nell'ipotesi   di
interruzione anticipata del mandato di un componente designato in  un
organo collegiale, si procede mediante nuova designazione. In tutti i
casi il componente subentrato dura in carica fino alla  scadenza  del
mandato   originario,   salvo   i   componenti   del   consiglio   di
amministrazione, per i quali il membro  subentrante  svolge  l'intero
mandato ordinario.