(Statuto-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
Principi di  funzionamento  degli  organi  collegiali.  Decadenza  di
              senatori e consiglieri di amministrazione 
 
    1. Le adunanze degli organi collegiali  dell'Ateneo  sono  valide
con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al  voto.  Per
il senato accademico ed il consiglio di amministrazione gli  assenti,
giustificati o meno, non contribuiscono al raggiungimento del  quorum
strutturale. Per gli altri organi collegiali gli assenti giustificati
contribuiscono al raggiungimento del quorum strutturale, ad eccezione
dei collegi perfetti. 
    2. Le deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a
maggioranza  assoluta  dei  votanti,  salvo  i  casi  di  maggioranze
qualificate previsti dalla legge o dal presente statuto. 
    3. La votazione in seno agli organi collegiali si svolge in  modo
palese, salvo i casi di votazione segreta previsti dalla legge o  dal
presente statuto. 
    4. E' fatto divieto  di  partecipare  alla  discussione  ed  alla
votazione su argomenti riguardanti la propria sfera personale. 
    5. Qualora un organo  collegiale  delibera  con  numero  pari  di
componenti, il voto del presidente prevale in caso di parita'. 
    6.  I  componenti  del  senato  accademico  o  del  consiglio  di
amministrazione, e i componenti elettivi degli altri  organi  che  si
assentano senza giustificazione  per  tre  volte  consecutive  o  che
nell'arco di un anno accademico registrano piu' del 50 per  cento  di
assenze, decadono automaticamente dalla carica.