Art. 48. Principi di funzionamento degli organi collegiali. Decadenza di senatori e consiglieri di amministrazione 1. Le adunanze degli organi collegiali dell'Ateneo sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. Per il senato accademico ed il consiglio di amministrazione gli assenti, giustificati o meno, non contribuiscono al raggiungimento del quorum strutturale. Per gli altri organi collegiali gli assenti giustificati contribuiscono al raggiungimento del quorum strutturale, ad eccezione dei collegi perfetti. 2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal presente statuto. 3. La votazione in seno agli organi collegiali si svolge in modo palese, salvo i casi di votazione segreta previsti dalla legge o dal presente statuto. 4. E' fatto divieto di partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti la propria sfera personale. 5. Qualora un organo collegiale delibera con numero pari di componenti, il voto del presidente prevale in caso di parita'. 6. I componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione, e i componenti elettivi degli altri organi che si assentano senza giustificazione per tre volte consecutive o che nell'arco di un anno accademico registrano piu' del 50 per cento di assenze, decadono automaticamente dalla carica.