(Statuto-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
                    Copertura delle spese legali 
 
    1. Qualora nei confronti di dipendenti o di componenti di  organi
dell'amministrazione  dell'Ateneo  e'  esercitata  un'azione  civile,
penale, amministrativa  o  di  responsabilita'  contabile  per  fatti
direttamente connessi all'esercizio delle funzioni o all'assolvimento
di  obblighi  istituzionali,  le  spese  legali  restano   a   carico
dell'Ateneo laddove la decisione giudiziaria  definitiva  esclude  la
sussistenza di responsabilita' per dolo o colpa grave.