Art. 49. Copertura delle spese legali 1. Qualora nei confronti di dipendenti o di componenti di organi dell'amministrazione dell'Ateneo e' esercitata un'azione civile, penale, amministrativa o di responsabilita' contabile per fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni o all'assolvimento di obblighi istituzionali, le spese legali restano a carico dell'Ateneo laddove la decisione giudiziaria definitiva esclude la sussistenza di responsabilita' per dolo o colpa grave.