(Allegato-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
                         (Principi generali) 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis, e
24-bis, comma 2, lettera b), del Testo Unico,  gli  intermediari  non
possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento
o accessorio,  pagare  o  percepire  compensi  o  commissioni  oppure
fornire o ricevere benefici non monetari a o  da  qualsiasi  soggetto
diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di  questi,
a meno che i pagamenti o i benefici: 
 
  a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita' del servizio  fornito
al cliente; e 
 
  b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di  agire  in  modo
onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. 
 
  2. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei  benefici
di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il
metodo  di  calcolo  di  tale  importo,  devono   essere   comunicati
chiaramente al cliente, in modo completo, accurato  e  comprensibile,
prima della prestazione del servizio di investimento o  del  servizio
accessorio.  Gli  intermediari,  laddove  applicabile,  informano  la
clientela in  merito  ai  meccanismi  per  trasferire  al  cliente  i
compensi, le  commissioni  o  i  benefici  monetari  o  non  monetari
percepiti per la prestazione  del  servizio  di  investimento  o  del
servizio accessorio.  Le  informazioni  sono  fornite  in  una  forma
comprensibile in modo che i  clienti  o  potenziali  clienti  possano
ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento  e
del tipo specifico di strumenti finanziari che  sono  loro  proposti,
nonche' i rischi connessi e,  di  conseguenza,  possano  prendere  le
decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. 
 
  3. Gli obblighi di cui al presente articolo  non  si  applicano  ai
pagamenti o benefici che consentono la  prestazione  dei  servizi  di
investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi  di
custodia,  le  competenze  di  regolamento  e  cambio,   i   prelievi
obbligatori o le competenze  legali  e  che,  per  loro  natura,  non
possono entrare in conflitto  con  il  dovere  dell'intermediario  di
agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio  gli
interessi dei clienti.