(Allegato-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
           (Condizioni di ammissibilita' degli incentivi) 
 
  1. Ai  fini  dell'articolo  52,  comma  1,  lettera  a),  compensi,
commissioni o benefici non monetari sono considerati  come  concepiti
per migliorare la qualita' del servizio reso al cliente qualora siano
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
 
  a) sono giustificati dalla prestazione al cliente  di  un  servizio
aggiuntivo o  di  livello  superiore,  proporzionale  agli  incentivi
ricevuti, quale: 
 
  1) la prestazione di consulenza  non  indipendente  in  materia  di
investimenti unitamente all'accesso a una vasta  gamma  di  strumenti
finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di
soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario; 
 
  2) la prestazione di consulenza  non  indipendente  in  materia  di
investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale,
del persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui  il
cliente ha investito, ovvero alla  fornitura  di  un  altro  servizio
continuativo che puo' risultare di valore  per  il  cliente  come  la
consulenza sull'asset allocation ottimale; o 
 
  3) l'accesso, a  un  prezzo  competitivo,  a  una  vasta  gamma  di
strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei  clienti,
ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi  che
non  hanno  stretti  legami  con  l'intermediario,  unitamente   alla
fornitura di: 
 
  i) strumenti a valore aggiunto,  quali  strumenti  di  informazione
oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle  decisioni  di
investimento o consentono al  medesimo  di  monitorare,  modellare  e
regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o 
 
  ii) rendiconti periodici sulla  performance,  nonche'  su  costi  e
oneri connessi agli strumenti finanziari; 
 
  b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario  che  riceve  gli
incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza  apportare
beneficio tangibile per il cliente; 
 
  c) gli incentivi percepiti  o  pagati  su  base  continuativa  sono
giustificati dalla presenza  di  un  beneficio  continuativo  per  il
cliente. 
 
  2.  Un  compenso,  commissione  o  beneficio   non   monetario   e'
inammissibile qualora la  prestazione  dei  servizi  al  cliente  sia
distorta o negativamente influenzata  a  causa  del  compenso,  della
commissione o del beneficio non monetario. 
 
  3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e  2
fintantoche'  continuano  a  pagare  o  ricevere  il   compenso,   la
commissione o il beneficio non monetario. 
 
  4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che  i  compensi,
le commissioni o i benefici  non  monetari  pagati  o  ricevuti  sono
concepiti per migliorare la qualita' del servizio fornito al cliente: 
 
  a) tenendo un elenco interno di tutti  i  compensi,  commissioni  e
benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione
di servizi di investimento o accessori; e 
 
  b) registrando il modo in cui i compensi,  commissioni  e  benefici
non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo
intende impiegare, migliorino la qualita'  dei  servizi  prestati  ai
clienti, nonche' le misure adottate al fine di  non  pregiudicare  il
dovere di agire  in  modo  onesto,  imparziale  e  professionale  per
servire al meglio gli interessi dei clienti. 
 
  5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a
terzi, gli intermediari: 
 
  a)  prima  della  prestazione  del  servizio  di   investimento   o
accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'articolo
52, comma 2. I benefici non monetari di minore entita' possono essere
descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari  ricevuti
o pagati sono quantificati e indicati separatamente; 
 
  b) qualora  non  siano  stati  in  grado  di  quantificare  ex-ante
l'importo del pagamento o  del  beneficio  da  ricevere  o  pagare  e
abbiano invece comunicato ai clienti il metodo  di  calcolo  di  tale
importo, rendono noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o  del
beneficio ricevuto o pagato; e 
 
  c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente  ai
clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o
benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entita'
possono essere descritti in modo generico. 
 
  6.  Nell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  5,   gli
intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di  costi  e
oneri previste dall'articolo 36, comma 2, lettera  d),  del  presente
regolamento e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565. 
 
  7. Qualora piu' intermediari  siano  coinvolti  in  una  catena  di
distribuzione,  ciascun  intermediario  che  presta  un  servizio  di
investimento o accessorio adempie agli obblighi  di  informativa  nei
confronti dei propri clienti.