(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 80)
                              Art. 80. 
                       Ricercatori e tecnologi 
 
    1. Le parti,  nel  confermare  il  ruolo  strategico  svolto  dai
ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono  l'importanza
dei principi sanciti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 e  nella
Carta  europea  del  ricercatore,  in  quanto  diretti   a   favorire
l'accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi  di
innovazione degli stessi e ad incrementare la loro  competitivita'  a
livello internazionale. 
    2. In particolare la parti concordano che l'emanazione del citato
decreto n. 218 del 2016 rappresenta  un  significativo  passo  avanti
nell'ottica del riconoscimento della professionalita' dei ricercatori
e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le  regole  finalizzati
alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che  tenga  conto
del rafforzamento dell'attivita' progettuale e  di  ricerca  e  della
responsabilita' orientata al  risultato  e  della  valorizzazione  di
competenze professionali elevate e specialistiche, nel  quadro  della
razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i  vincoli  previsti
dalle disposizioni legislative vigente. 
    3.  I  ricercatori  e  i  tecnologi  costituiscono  una   risorsa
fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli  enti  e,  in
tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e
responsabilita' nell'espletamento della loro  attivita'  di  ricerca,
fermo restando il rispetto della potesta' regolamentare degli enti. 
    4. Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  n)  del  decreto
legislativo n. 218 del 2016, gli enti  assicurano  ai  ricercatori  e
tecnologi la rappresentanza elettiva nei propri organi scientifici  e
di governo. 
    5. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art.  15,
comma 2,  il  personale  ricercatore  e  tecnologo  non  puo'  essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di  cui  all'art.  19  del
citato decreto legislativo per quanto  attiene  alla  gestione  della
ricerca o delle attivita' tecnico-scientifiche. 
    6. Il presente articolo sostituisce l'art. 12  del  CCNL  del  13
maggio 2009.