Art. 82. Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso istituti o laboratori esteri, nonche' presso le istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo e' concesso dal presidente dell'ente di appartenenza, su motivata richiesta dell'interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l'istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia. 2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall'ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalita' e di collaborazione internazionale, nonche' dell'attinenza della richiesta al programma nazionale di ricerca e al piano triennale di attivita' dell'ente medesimo. 3. All'art. 58, comma 1, del CCNL del 21 febbraio 2002 le parole «nel trimestre» sono sostituite dalle parole «nel quadrimestre».