Art. 86.
Indennita' per particolari condizioni di lavoro
1. L'indennita' di pronta disponibilita', nella misura di € 20,66
lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28 (Servizio di
pronta disponibilita').
2. L'indennita' di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa
ed annua di € 723,04 compete al personale cui e' stata attribuita
dall'autorita' competente la qualifica di agente od ufficiale di
polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in
relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle
categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni,
compete una indennita' giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennita'
e' corrisposta purche' vi sia una effettiva rotazione del personale
nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero
sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e
notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni
adottato nell'Azienda o Ente. L'indennita' non puo' essere
corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi.
4. Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da
A a D, addetti agli impianti e servizi attivati in base alla
programmazione dell'Azienda o dell'Ente per almeno dodici ore
giornaliere ed effettivamente operanti su due turni per la ottimale
utilizzazione degli impianti stessi ovvero che siano operanti su due
turni in corsia o in struttura protetta anche territoriale o in
servizi diagnostici, compete una indennita' giornaliera pari a €
2,07. Detta indennita' e' corrisposta purche' vi sia una effettiva
rotazione del personale su due turni, tale che nell'arco del mese si
evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di
mattina e pomeriggio ovverosia almeno pari al 30%. L'indennita' non
puo' essere corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a
qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.
5. Agli operatori professionali di cui all'art. 44, comma 5 del
CCNL del 1° settembre 1995 (Indennita' per particolari condizioni di
lavoro) che non effettuano i turni di cui ai commi 3 e 4 ma operano
su un solo turno - in quanto responsabili dell'organizzazione
dell'assistenza infermieristica ed alberghiera dei servizi
territoriali o dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura - compete
un'indennita' mensile, lorda di € 25,82, non cumulabile con le
indennita' dei commi 3 e 4 ma solo con l'indennita' di cui al comma
6.
6. Al personale infermieristico competono, altresi', le seguenti
indennita' per ogni giornata di effettivo servizio prestato:
a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13;
b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e
dialisi: 4,13;
c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti
cosi' come individuati dal decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e
s.m.i.: € 5,16.
I servizi elencati nel presente comma sono individuati,
nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle regioni
in conformita' alle disposizioni legislative di organizzazione
vigenti.
7. Al personale del ruolo sanitario appartenente alle categorie
B, C e D operanti su un solo turno, nelle terapie intensive e nelle
sale operatorie compete un'indennita' mensile, lorda di € 28,41, non
cumulabile con le indennita' di cui ai commi 3 e 4 ma solo con
l'indennita' del comma 6.
8. Al personale ausiliario specializzato ed operatore tecnico
addetto all'assistenza, appartenente rispettivamente alle categorie A
e B, assegnato ai reparti indicati nel comma 6, lettera c) e'
corrisposta una indennita' giornaliera di € 1,03.
9. Agli operatori socio-sanitari assegnati ai reparti indicati
nel comma 6, lettere a), b) e c) e' corrisposta l'indennita'
giornaliera di cui al comma 6.
10. Nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'art. 80
(Fondo condizioni di lavoro e incarichi) nei servizi indicati nel
comma 6, possono essere individuati altri operatori del ruolo
sanitario, ai quali corrispondere l'indennita' giornaliera prevista
dal medesimo comma, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato
un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.
11. Le indennita' previste nei commi 6 e 8 non sono corrisposte
nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata,
salvo per i riposi compensativi.
12. Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga
l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una
indennita' nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per
ogni ora di servizio prestata tra le ore 22 e le ore 6.
13. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo
compete un'indennita' di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono
di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a € 8,91
lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta'
dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore
del giorno festivo non puo' essere corrisposta a ciascun dipendente
piu' di un'indennita' festiva. Per turno notturno-festivo si intende
quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno
prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno
festivo alle ore 6 del giorno successivo.
14. Le indennita' di cui al presente articolo sono cumulabili tra
di loro, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 e sono
finanziate con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di
lavoro e incarichi).