Art. 87.
Indennita' per l'assistenza domiciliare
1. Al personale del ruolo sanitario e ai collaboratori assistenti
sociali(ivi inclusi gli esperti - poi senior ai sensi dell'art. 15
(Modifica della denominazione dei profili di «esperto»), nonche' agli
ausiliari specializzati addetti ai servizi socio assistenziali, agli
operatori tecnici addetti all'assistenza e/o agli operatori socio
sanitari, dipendenti dall'Azienda o Ente che espletano in via diretta
le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente compete una
indennita' giornaliera - nella misura sottoindicata - per ogni giorno
di servizio prestato:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 2,58
lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi;
2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal
sevizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non
vengano erogate prestazioni ed e' cumulabile con le altre indennita'
per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa compete, con
le stesse modalita', anche al personale saltuariamente chiamato ad
effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza
domiciliare limitatamente alle giornate in cui viene erogata la
prestazione.
3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).