Art. 88.
Indennita' SERT
1. Al personale addetto ai SERT in via permanente,
indipendentemente dal ruolo di appartenenza, e' confermata
l'attribuzione di una indennita' giornaliera per ogni giorno di
servizio prestato nella misura sottoindicata:
a) Personale appartenente alla categoria A o B iniziale: € 1,03
lordi;
b) Personale appartenente alla categoria B, livello economico
Bs, C e D, ivi compreso il livello economico Ds: € 5,16 lordi.
2. L'indennita' non e' corrisposta nei giorni di assenza dal
servizio a qualsiasi titolo effettuata ed e' cumulabile con le altre
indennita' per particolari condizioni di lavoro ove spettanti. Essa
compete anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare
prestazioni giornaliere presso il SERT limitatamente alle giornate in
cui viene erogata la prestazione.
3. L'indennita', alla cui corresponsione si provvede con il fondo
di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), entra a
far parte della nozione di retribuzione globale di fatto annuale di
cui all'art. 37, comma 2, lettera d) del CCNL integrativo del 20
settembre 2001 (Retribuzione e sue definizioni).