Art. 92.
Indennita' di bilinguismo
1. E' confermata l'indennita' di bilinguismo, nelle misure di cui
all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987.
2. Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi
sede nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e Bolzano, nonche' nelle altre Regioni a
statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di
obbligatorieta', il sistema del bilinguismo e' confermata l'apposita
indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella
stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale
della Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.
3. La presente disciplina produce effetti qualora l'istituto non
risulti disciplinato da disposizioni speciali.
4. Alla corresponsione dell'indennita' di cui al presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 80 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi).