(Allegato-art. 100)
                              Art. 100. 
              Indennita' ufficiale polizia giudiziaria 
 
    1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,   si
conferma, per i dirigenti medici e veterinari, la  vigenza  dell'art.
52 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 (indennita' ufficiale di  polizia
giudiziaria) e, per i dirigenti sanitari, la  vigenza  dell'art.  60,
comma 1, settimo alinea, (Costituzione del  fondo)  e  del  correlato
art. 72, comma 1,  lett.cc)  (Disapplicazioni)  del  C.C.N.L.  del  5
dicembre 1996, I° biennio economico, dell'Area III. 
    2. Alla  corresponsione  della  indennita'  di  cui  al  presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96  (Fondo  per  la
retribuzione delle condizioni di lavoro). 
    3.  Ferma  restando  la  corresponsione  per  dodici  mensilita',
l'indennita' di cui al presente articolo  e'  rideterminata  in  euro
80,00 mensili lordi, a decorrere dal primo mese successivo  a  quello
di sottoscrizione del presente C.C.N.L..