Art. 98. Indennita' per servizio notturno e festivo 1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una «indennita' notturna» nella misura unica uguale per tutti di euro 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00. 2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un'indennita' di euro 17,82 lordi se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario, ridotte a euro 8,91 lordi se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario di servizio, con un minimo di due ore. Nell'arco delle ventiquattro ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dirigente. 3. Alla corresponsione delle indennita' di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro).