(Allegato-art. 98)
                              Art. 98. 
             Indennita' per servizio notturno e festivo 
 
    1. Ai dirigenti il cui servizio si svolga durante le ore notturne
spetta una «indennita' notturna» nella misura unica uguale per  tutti
di euro 2,74 lordi per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22,00
e le ore 6,00. 
    2.  Per  il  servizio  prestato  nel   giorno   festivo   compete
un'indennita' di euro 17,82 lordi se le prestazioni fornite  sono  di
durata superiore alla meta' dell'orario, ridotte a euro 8,91 lordi se
le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario
di servizio, con un minimo di due ore. Nell'arco  delle  ventiquattro
ore del giorno festivo  non  puo'  essere  corrisposta  piu'  di  una
indennita' festiva per ogni singolo dirigente. 
    3. Alla  corresponsione  delle  indennita'  di  cui  al  presente
articolo si provvede con il fondo di cui all'art. 96  (Fondo  per  la
retribuzione delle condizioni di lavoro).