Art. 70.
Tipologie d'incarico
1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della
presente sezione negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 sono le
seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai
sensi dell'art. 71. L'incarico di direttore di Dipartimento e'
conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse
aggregate nel Dipartimento, con le procedure previste dall'art.
17-bis del decreto legislativo n. 502/1992, ed e' remunerato con la
maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89; l'incarico di
direzione di distretto sanitario di cui al decreto legislativo n.
502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di
parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza
dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura
complessa in base all'atto aziendale; per il conferimento degli
incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale
dirigenziale richiesta non puo' essere inferiore a cinque anni
maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
determinato, nonche' con incarico dirigenziale o equivalente alle
funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi
dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione di continuita';
qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale
dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della
predetta esperienza professionale, l'incarico potra' essere conferito
a dirigente con esperienza professionale inferiore;
b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza
dipartimentale o distrettuale che e' articolazione interna del
Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via
prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e
strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo
stesso puo' comportare, inoltre, la responsabilita' di gestione
diretta di risorse finanziarie;
c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di
consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di
controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilita'
tecnico specialistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i
dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto
al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura
e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' alle
attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente. Gli
incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di
lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di
prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi.
3. Gli incarichi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si
configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera c) del
medesimo comma 1.
4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro
fatto salvo il mantenimento della titolarita' della struttura
complessa da parte del direttore di Dipartimento ai sensi dell'art.
17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), a
seguito dell'applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai
dirigenti gia' titolari di un incarico di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art.
4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III,
con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed
amministrativa, e' conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1,
lettere a) b) e c), del presente articolo.
6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e
i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di
cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3
del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere
sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al
presente articolo sulla base della seguente tabella di
corrispondenze:
Parte di provvedimento in formato grafico