(Allegato-art. 70)
                              Art. 70. 
 
                        Tipologie d'incarico 
 
    1. Le tipologie  di  incarichi  conferibili  ai  dirigenti  della
presente sezione negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 sono  le
seguenti: 
      a) incarico di direzione di struttura  complessa  conferito  ai
sensi dell'art.  71.  L'incarico  di  direttore  di  Dipartimento  e'
conferibile esclusivamente ai  direttori  delle  strutture  complesse
aggregate nel  Dipartimento,  con  le  procedure  previste  dall'art.
17-bis del decreto legislativo n. 502/1992, ed e' remunerato  con  la
maggiorazione di retribuzione prevista  all'art.  89;  l'incarico  di
direzione di distretto sanitario di cui  al  decreto  legislativo  n.
502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione  di  posizione  di
parte fissa, all'incarico di  struttura  semplice,  anche  a  valenza
dipartimentale o distrettuale,  o  all'incarico  anche  di  struttura
complessa in base  all'atto  aziendale;  per  il  conferimento  degli
incarichi di cui alla presente  lettera,  l'esperienza  professionale
dirigenziale richiesta  non  puo'  essere  inferiore  a  cinque  anni
maturati con rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo
determinato, nonche' con incarico  dirigenziale  o  equivalente  alle
funzioni dirigenziali in ospedali o  strutture  pubbliche  dei  Paesi
dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione  di  continuita';
qualora, presso l'ente o l'azienda,  non  sia  disponibile  personale
dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale  della
predetta esperienza professionale, l'incarico potra' essere conferito
a dirigente con esperienza professionale inferiore; 
      b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza
dipartimentale  o  distrettuale  che  e'  articolazione  interna  del
Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in  via
prevalente,  la  responsabilita'  di  gestione  di  risorse  umane  e
strumentali. Ove previsto dagli atti di  organizzazione  interna,  lo
stesso puo'  comportare,  inoltre,  la  responsabilita'  di  gestione
diretta di risorse finanziarie; 
      c) incarico professionale, anche di alta  specializzazione,  di
consulenza, di studio e di  ricerca,  ispettivo,  di  verifica  e  di
controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente  responsabilita'
tecnico specialistiche. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti  i
dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto
al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura
e alle caratteristiche  dei  programmi  da  realizzare  nonche'  alle
attitudini e  capacita'  professionali  del  singolo  dirigente.  Gli
incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con  contratto  di
lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del  periodo  di
prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi. 
    3. Gli incarichi di cui alla lettera a)  e  b)  del  comma  1  si
configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera c) del
medesimo comma 1. 
    4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro
fatto  salvo  il  mantenimento  della  titolarita'  della   struttura
complessa da parte del direttore di Dipartimento ai  sensi  dell'art.
17-bis, comma 2, del decreto legislativo  n.  502/1992  e  successive
modificazioni ed integrazioni 
    5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  lettera  a),  a
seguito  dell'applicazione  del  nuovo  sistema  di   incarichi,   ai
dirigenti gia' titolari di un incarico di cui  alla  lettera  d)  del
comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art.
4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie  d'incarico)  dell'area  III,
con  riferimento  alla  sola  dirigenza  professionale,  tecnica   ed
amministrativa, e' conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1,
lettere a) b) e c), del presente articolo. 
    6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e
i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa  di
cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3
del citato art. 89. In prima applicazione, gli  incarichi  in  essere
sono automaticamente  ricondotti  alle  nuove  tipologie  di  cui  al
presente   articolo   sulla   base   della   seguente   tabella    di
corrispondenze: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico