Art. 70. Tipologie d'incarico 1. Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente sezione negoziale come definiti all'art. 1, comma 1 sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa conferito ai sensi dell'art. 71. L'incarico di direttore di Dipartimento e' conferibile esclusivamente ai direttori delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, con le procedure previste dall'art. 17-bis del decreto legislativo n. 502/1992, ed e' remunerato con la maggiorazione di retribuzione prevista all'art. 89; l'incarico di direzione di distretto sanitario di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e' equiparato, ai fini della retribuzione di posizione di parte fissa, all'incarico di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale, o all'incarico anche di struttura complessa in base all'atto aziendale; per il conferimento degli incarichi di cui alla presente lettera, l'esperienza professionale dirigenziale richiesta non puo' essere inferiore a cinque anni maturati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonche' con incarico dirigenziale o equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche dei Paesi dell'Unione europea, prestati con o senza soluzione di continuita'; qualora, presso l'ente o l'azienda, non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente l'arco temporale della predetta esperienza professionale, l'incarico potra' essere conferito a dirigente con esperienza professionale inferiore; b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale che e' articolazione interna del Dipartimento o del distretto e che include, necessariamente e in via prevalente, la responsabilita' di gestione di risorse umane e strumentali. Ove previsto dagli atti di organizzazione interna, lo stesso puo' comportare, inoltre, la responsabilita' di gestione diretta di risorse finanziarie; c) incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. Tale tipologia prevede in modo prevalente responsabilita' tecnico specialistiche. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lett. a), tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente. Gli incarichi sono conferiti anche a dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, che, dopo il superamento del periodo di prova, abbiano prestato servizio per almeno 6 mesi. 3. Gli incarichi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 si configurano come sovraordinati rispetto a quelli della lettera c) del medesimo comma 1. 4. Le diverse tipologie di incarichi non sono cumulabili tra loro fatto salvo il mantenimento della titolarita' della struttura complessa da parte del direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni 5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di incarichi, ai dirigenti gia' titolari di un incarico di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 come modificato dall'art. 4 del CCNL del 6 maggio 2010 (Tipologie d'incarico) dell'area III, con riferimento alla sola dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, e' conferibile uno degli incarichi di cui al comma 1, lettere a) b) e c), del presente articolo. 6. Il nuovo sistema degli incarichi di cui al presente articolo e i correlati nuovi valori di retribuzione di posizione parte fissa di cui all'art. 89, sono applicati con la decorrenza indicata al comma 3 del citato art. 89. In prima applicazione, gli incarichi in essere sono automaticamente ricondotti alle nuove tipologie di cui al presente articolo sulla base della seguente tabella di corrispondenze: Parte di provvedimento in formato grafico