(Allegato-art. 71)
                              Art. 71. 
 
Affidamento  e  revoca  degli  incarichi  dirigenziali  -  Criteri  e
                              procedure 
 
    1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze  di  servizio  e
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale  istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui  all'articolo
70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo  denominato  «Fondo
retribuzione di posizione». 
    2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi
dirigenziali e individuano l'importo della relativa  retribuzione  di
posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 89. 
    3. Le aziende  ed  enti,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del
presente CCNL e della legislazione  nazionale  e  regionale  vigente,
nonche' previo confronto ex art. 64, comma 1, lettera  d),  formulano
in via preventiva i criteri e le procedure  per  l'affidamento  e  la
revoca degli incarichi dirigenziali. 
    4.  Gli  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa  sono
conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto  aziendale,  dal
direttore generale con le procedure  previste  dalle  aziende  e  nel
rispetto delle linee guida regionali. 
    5. Gli incarichi di cui al presente  articolo  sono  conferiti  a
tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque  anni  e
non superiore a sette. La durata puo' essere  inferiore  se  coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a  riposo
dell'interessato. 
    6. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per  i
motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
502/1992 e successive modificazioni ed  integrazioni  o  per  effetto
della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir  meno
dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 
    7.  Il  mancato  rinnovo  dell'incarico   quale   effetto   della
valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 81 comma 3. 
    8. Qualora l'azienda o ente, per  esigenze  organizzative,  debba
conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima
della relativa scadenza o alla  scadenza  stessa,  dovra'  applicare,
previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma  1,  lettera
d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al
trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. 
    9. Gli incarichi possono  essere  rinnovati,  previa  valutazione
positiva a fine incarico  ai  sensi  dell'art.  76,  comma  2,  senza
attivare la procedura di cui al comma 10. 
    10.  Per  il  conferimento  degli  incarichi   si   procede   con
l'emissione  di  avviso  di  selezione  interna  e  il  dirigente  da
incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili  indicati  nel
comma 11. 
    11.  Gli  incarichi  sono  conferiti   dal   direttore   generale
dell'azienda o ente su proposta: 
      a) del  direttore  di  struttura  complessa  di  afferenza  per
l'incarico di  struttura  semplice  quale  articolazione  interna  di
struttura complessa; 
      b) del direttore di  Dipartimento  o  di  distretto  sentiti  i
direttori delle strutture complesse di afferenza  al  Dipartimento  o
distretto  per   l'incarico   di   struttura   semplice   a   valenza
dipartimentale o distrettuale; 
      c) del direttore della struttura  di  appartenenza  sentito  il
direttore  di  dipartimento  o  di  distretto   per   gli   incarichi
professionali. 
    12. Nel conferimento degli  incarichi,  e  per  il  passaggio  ad
incarichi di  funzioni  dirigenziali  diverse,  le  aziende  ed  enti
effettuano  una  valutazione  comparata  dei  curricula  formativi  e
professionali e tengono conto: 
      a) delle valutazioni del collegio tecnico  ai  sensi  dell'art.
76, comma 2; 
      b) del profilo di appartenenza; 
      c) delle attitudini personali e delle  capacita'  professionali
del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche
nella disciplina di competenza che all'esperienza gia'  acquisita  in
precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti, valutabili
anche sulla base di un  apposito  colloquio  tendente  a  valorizzare
anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze
documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo  nazionale
o internazionale; 
      d)  dei  risultati  conseguiti  in  rapporto   agli   obiettivi
assegnati  a  seguito  della  valutazione  annuale   di   performance
organizzativa e individuale da parte dell'Organismo  indipendente  di
Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4; 
      e) del criterio della rotazione ove applicabile. 
    13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura  complessa,  come  previsti  dal  comma  precedente,   sono
integrati, a  livello  aziendale,  da  elementi  di  valutazione  che
tengono conto delle capacita' gestionali con particolare  riferimento
al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di
correlarsi   con   le   altre   strutture   e   servizi   nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con
le risorse assegnate. 
    14. Il conferimento o il  rinnovo  degli  incarichi  comporta  la
sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra  il
contratto individuale di costituzione del rapporto di  lavoro  e  che
definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi
inclusi la denominazione, gli  oggetti,  gli  obiettivi  generali  da
conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante.  Tale
contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di  trenta  giorni
salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di  consenso
da parte  del  dirigente  alla  scadenza  del  termine  non  si  puo'
procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica
di  uno  degli  aspetti  del  contratto  individuale  d'incarico   e'
preventivamente comunicata al dirigente  per  il  relativo  esplicito
assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In
assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato
il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15. 
    15. Il trattamento economico  corrispondente  agli  incarichi  e'
finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo retribuzione di
posizione»  ed  e'  costituito  dalla   retribuzione   di   posizione
complessiva di cui all'art. 89, comma 1.