Art. 71.
Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e
procedure
1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e
sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti
previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo
70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo
retribuzione di posizione».
2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi
dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di
posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 89.
3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del
presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente,
nonche' previo confronto ex art. 64, comma 1, lettera d), formulano
in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la
revoca degli incarichi dirigenziali.
4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono
conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal
direttore generale con le procedure previste dalle aziende e nel
rispetto delle linee guida regionali.
5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a
tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e
non superiore a sette. La durata puo' essere inferiore se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo
dell'interessato.
6. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i
motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o per effetto
della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno
dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato.
7. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della
valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 81 comma 3.
8. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba
conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima
della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare,
previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lettera
d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al
trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico.
9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione
positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76, comma 2, senza
attivare la procedura di cui al comma 10.
10. Per il conferimento degli incarichi si procede con
l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da
incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili indicati nel
comma 11.
11. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale
dell'azienda o ente su proposta:
a) del direttore di struttura complessa di afferenza per
l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di
struttura complessa;
b) del direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i
direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento o
distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza
dipartimentale o distrettuale;
c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il
direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi
professionali.
12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad
incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti
effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e
professionali e tengono conto:
a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art.
76, comma 2;
b) del profilo di appartenenza;
c) delle attitudini personali e delle capacita' professionali
del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche
nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in
precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti, valutabili
anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare
anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze
documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale
o internazionale;
d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi
assegnati a seguito della valutazione annuale di performance
organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di
Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4;
e) del criterio della rotazione ove applicabile.
13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono
integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che
tengono conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento
al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di
correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito
dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con
le risorse assegnate.
14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la
sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il
contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che
definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi
inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da
conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale
contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni
salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso
da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo'
procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica
di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e'
preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito
assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In
assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato
il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15.
15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi e'
finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo retribuzione di
posizione» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione
complessiva di cui all'art. 89, comma 1.