Art. 71. Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali - Criteri e procedure 1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, le posizioni dirigenziali di cui all'articolo 70 nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione». 2. Le aziende ed enti provvedono alla graduazione degli incarichi dirigenziali e individuano l'importo della relativa retribuzione di posizione complessiva in conformita' a quanto previsto dall'art. 89. 3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni del presente CCNL e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 64, comma 1, lettera d), formulano in via preventiva i criteri e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. 4. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale, dal direttore generale con le procedure previste dalle aziende e nel rispetto delle linee guida regionali. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a sette. La durata puo' essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. 6. Puo' essere disposta la revoca anticipata dell'incarico per i motivi di cui all'art. 15-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o per effetto della valutazione negativa ai sensi dell'art. 80 o per il venir meno dei requisiti. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 7. Il mancato rinnovo dell'incarico quale effetto della valutazione negativa e' invece disciplinato dall'art. 81 comma 3. 8. Qualora l'azienda o ente, per esigenze organizzative, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto, prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, dovra' applicare, previo confronto sui criteri ai sensi dell'art. 64 comma 1, lettera d), le disposizioni legislative vigenti in materia con riferimento al trattamento economico ed al valore e rilievo dell'incarico. 9. Gli incarichi possono essere rinnovati, previa valutazione positiva a fine incarico ai sensi dell'art. 76, comma 2, senza attivare la procedura di cui al comma 10. 10. Per il conferimento degli incarichi si procede con l'emissione di avviso di selezione interna e il dirigente da incaricare sara' selezionato da parte dei responsabili indicati nel comma 11. 11. Gli incarichi sono conferiti dal direttore generale dell'azienda o ente su proposta: a) del direttore di struttura complessa di afferenza per l'incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa; b) del direttore di Dipartimento o di distretto sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al Dipartimento o distretto per l'incarico di struttura semplice a valenza dipartimentale o distrettuale; c) del direttore della struttura di appartenenza sentito il direttore di dipartimento o di distretto per gli incarichi professionali. 12. Nel conferimento degli incarichi, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, le aziende ed enti effettuano una valutazione comparata dei curricula formativi e professionali e tengono conto: a) delle valutazioni del collegio tecnico ai sensi dell'art. 76, comma 2; b) del profilo di appartenenza; c) delle attitudini personali e delle capacita' professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza gia' acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o enti, valutabili anche sulla base di un apposito colloquio tendente a valorizzare anche le caratteristiche motivazionali dell'interessato, o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale; d) dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati a seguito della valutazione annuale di performance organizzativa e individuale da parte dell'Organismo indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 76, comma 4; e) del criterio della rotazione ove applicabile. 13. I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, come previsti dal comma precedente, sono integrati, a livello aziendale, da elementi di valutazione che tengono conto delle capacita' gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacita' di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale nonche' dei risultati ottenuti con le risorse assegnate. 14. Il conferimento o il rinnovo degli incarichi comporta la sottoscrizione di un contratto individuale d'incarico che integra il contratto individuale di costituzione del rapporto di lavoro e che definisce tutti gli altri aspetti connessi all'incarico conferito ivi inclusi la denominazione, gli oggetti, gli obiettivi generali da conseguire, la durata e la retribuzione di posizione spettante. Tale contratto e' sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si puo' procedere al conferimento dell'incarico. Successivamente, la modifica di uno degli aspetti del contratto individuale d'incarico e' preventivamente comunicata al dirigente per il relativo esplicito assenso che e' espresso entro il termine massimo di trenta giorni. In assenza della sottoscrizione del contratto, non potra' essere erogato il relativo trattamento economico di cui al successivo comma 15. 15. Il trattamento economico corrispondente agli incarichi e' finanziato con le risorse del fondo denominato «Fondo retribuzione di posizione» ed e' costituito dalla retribuzione di posizione complessiva di cui all'art. 89, comma 1.