(Allegato-art. 73)
                              Art. 73. 
 
                            Sostituzioni 
 
    1. In caso di assenza per ferie o malattia  o  altro  impedimento
del direttore di  Dipartimento,  la  sua  sostituzione  e'  affidata,
dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione  di
struttura complessa, da lui  stesso  proposto  con  cadenza  annuale.
Analogamente, si procede nei casi di  altre  articolazioni  aziendali
che, pur non configurandosi con  tale  denominazione  ricomprendano -
secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore  di
Dipartimento, al fine di espletare  in  modo  piu'  efficace  le  sue
funzioni di direttore di Dipartimento, puo' delegare talune  funzioni
di direttore di struttura complessa ad altro  dirigente,  individuato
con le procedure di cui al comma 9.  Lo  svolgimento  delle  funzioni
delegate deve essere  riconosciuto  in  sede  di  attribuzione  della
retribuzione di risultato. 
    2. Nei casi  di  assenza  previsti  dal  comma  1  da  parte  del
dirigente con  incarico  di  direzione  di  struttura  complessa,  la
sostituzione e' affidata dall'azienda  o  ente,  ad  altro  dirigente
della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno
dal responsabile della struttura complessa  che -  a  tal  fine -  si
avvale dei seguenti criteri: 
      a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi  di
cui all'art. 70, comma 1, lettere  b)  e  c),  con  riferimento,  ove
previsto, al profilo di appartenenza; 
      b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente  titolare
di incarico di struttura  semplice  quale  articolazione  interna  di
struttura complessa ovvero di alta specializzazione di  cui  all'art.
70, comma 1, lettere b) e c). 
    3. Le disposizioni del comma 2 si applicano  anche  nel  caso  di
direzione di strutture semplici  anche  a  valenza  dipartimentale  o
distrettuale  ed  in  cui  il  massimo   livello   dirigenziale   sia
rappresentato dall'incarico di struttura semplice. 
    4. Nel caso che l'assenza  del  direttore  di  Dipartimento,  del
dirigente con incarico di direzione  di  struttura  complessa  e  del
dirigente con incarico di direzione di strutture semplici  a  valenza
dipartimentale  o  distrettuale,  ed  in  cui  il   massimo   livello
dirigenziale sia rappresentato dall'incarico  di  struttura  semplice
sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del  direttore
generale secondo i principi del comma 2 integrati  dalla  valutazione
comparata del  curriculum  formativo  e  professionale  prodotto  dai
dirigenti interessati ed e'  consentita  per  il  tempo  strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal  caso
puo' durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove. 
    5.  Nei  casi  in  cui  l'assenza  dei  dirigenti  con  incarichi
gestionali  o  professionali,  sia  dovuta  alla  fruizione  di   una
aspettativa  senza  assegni  per  il  conferimento  di  incarico   di
direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di  direttore
dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso  la
stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165/2001 e dagli articoli  da
77 a 96 del decreto legislativo n. 267/2000 o per distacco sindacale,
l'azienda o ente puo' provvedere con l'assunzione di altro  dirigente
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata
dell'aspettativa concessa, nel rispetto  delle  procedure  richiamate
nel comma 4. 
    6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto  con  contratto  a
tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art.  16
del CCNL del 5 dicembre 1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del
5 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni.  La  disciplina
dell'incarico conferito e' quella prevista dal presente contratto per
il conferimento e per quanto attiene la valutazione  e  la  verifica,
durata  ed  altri  istituti  applicabili.  Il  contratto  si  risolve
automaticamente  allo  scadere  in  caso  di   mancato   rinnovo   ed
anticipatamente in caso di rientro del titolare  prima  del  termine.
L'incarico del dirigente assente e collocato  in  aspettativa  per  i
motivi di cui al comma 5 puo' essere assegnato dall'azienda o ente ad
altro dirigente gia' dipendente a tempo indeterminato o  determinato.
Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa  il  proprio
periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di  cui
al  comma  5  conservando  la  stessa  tipologia  di   incarico,   se
disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un  trattamento  economico
di pari valore a quello posseduto prima di  assentarsi,  ivi  inclusa
l'indennita' di struttura complessa ove spettante. Al termine di tale
periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico  -,  il
dirigente sostituito e' soggetto alla verifica e valutazione  di  cui
all'art. 74 e seguenti del Capo III 
    7.  Le  sostituzioni  previste  dal  presente  articolo  non   si
configurano come mansioni superiori in quanto  avvengono  nell'ambito
dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica  ed  amministrativa.
Al dirigente incaricato della sostituzione,  ai  sensi  del  presente
articolo non e' corrisposto alcun emolumento per i  primi  due  mesi.
Qualora  la  sostituzione  dei  commi  1,  2,  3  e  4  si  protragga
continuativamente  oltre  tale  periodo,  al  dirigente  compete  una
indennita' mensile per dodici mensilita', anche per i primi due  mesi
che e' pari a euro 600,00 qualora il dirigente  sostituito  abbia  un
incarico di direzione di struttura complessa e  pari  a  euro  300,00
qualora il  dirigente  sostituito  abbia  un  incarico  di  struttura
semplice anche a valenza dipartimentale  o  distrettuale  ed  il  cui
massimo  livello  dirigenziale  sia  rappresentato  dall'incarico  di
struttura semplice. Alla corresponsione delle indennita' si  provvede
con le risorse del fondo dell'art.  91  per  tutta  la  durata  della
sostituzione. La presente  clausola  si  applica  ad  ogni  eventuale
periodo di sostituzione anche se  ripetuto  nel  corso  dello  stesso
anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi
frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato  che  ne
deriva potra', nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma  1,
lettera i),  essere  compensato  anche  con  una  quota  in  piu'  di
retribuzione di risultato rispetto a quella  dovuta  per  l'ordinario
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
    8.  Le  aziende  o  enti,  ove  non  possano  fare  ricorso  alle
sostituzioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  possono  affidare   la
struttura temporaneamente priva di titolare ad  altro  dirigente  con
corrispondente incarico. In tal caso,  la  sostituzione  puo'  durare
fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e  non
verra'  corrisposta  la  relativa  indennita'  mensile  di   cui   al
precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente  incaricato
che ne deriva e' compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art.
66, comma 1, lettera i), con una quota in  piu'  di  retribuzione  di
risultato rispetto a quella  dovuta  per  l'ordinario  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 
    9. La sostituzione e' affidata con  provvedimento  del  direttore
generale o di un suo delegato.