Art. 73.
Sostituzioni
1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento
del direttore di Dipartimento, la sua sostituzione e' affidata,
dall'azienda o ente, ad altro dirigente con incarico di direzione di
struttura complessa, da lui stesso proposto con cadenza annuale.
Analogamente, si procede nei casi di altre articolazioni aziendali
che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano -
secondo l'atto aziendale - piu' strutture complesse. Il direttore di
Dipartimento, al fine di espletare in modo piu' efficace le sue
funzioni di direttore di Dipartimento, puo' delegare talune funzioni
di direttore di struttura complessa ad altro dirigente, individuato
con le procedure di cui al comma 9. Lo svolgimento delle funzioni
delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della
retribuzione di risultato.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la
sostituzione e' affidata dall'azienda o ente, ad altro dirigente
della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno
dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine - si
avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di
cui all'art. 70, comma 1, lettere b) e c), con riferimento, ove
previsto, al profilo di appartenenza;
b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare
di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di
struttura complessa ovvero di alta specializzazione di cui all'art.
70, comma 1, lettere b) e c).
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di
direzione di strutture semplici anche a valenza dipartimentale o
distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia
rappresentato dall'incarico di struttura semplice.
4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del
dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del
dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza
dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello
dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice
sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente
interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del direttore
generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione
comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai
dirigenti interessati ed e' consentita per il tempo strettamente
necessario ad espletare le procedure di cui all'art. 71. In tal caso
puo' durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove.
5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti con incarichi
gestionali o professionali, sia dovuta alla fruizione di una
aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di
direttore generale ovvero di direttore amministrativo o di direttore
dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la
stessa o altra azienda o ente, ovvero per mandato elettorale ai sensi
dell'art. 68 del decreto legislativo n. 165/2001 e dagli articoli da
77 a 96 del decreto legislativo n. 267/2000 o per distacco sindacale,
l'azienda o ente puo' provvedere con l'assunzione di altro dirigente
con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata
dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate
nel comma 4.
6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a
tempo determinato ai sensi del comma 5, e' disciplinato dall'art. 16
del CCNL del 5 dicembre 1996 come sostituito dall'art. 1 del CCNL del
5 agosto 1997 e successive modifiche ed integrazioni. La disciplina
dell'incarico conferito e' quella prevista dal presente contratto per
il conferimento e per quanto attiene la valutazione e la verifica,
durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve
automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed
anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.
L'incarico del dirigente assente e collocato in aspettativa per i
motivi di cui al comma 5 puo' essere assegnato dall'azienda o ente ad
altro dirigente gia' dipendente a tempo indeterminato o determinato.
Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio
periodo di incarico, iniziato prima dell'assenza per i motivi di cui
al comma 5 conservando la stessa tipologia di incarico, se
disponibile, e, in ogni caso, riacquisisce un trattamento economico
di pari valore a quello posseduto prima di assentarsi, ivi inclusa
l'indennita' di struttura complessa ove spettante. Al termine di tale
periodo - costituito dal cumulo delle due frazioni d'incarico -, il
dirigente sostituito e' soggetto alla verifica e valutazione di cui
all'art. 74 e seguenti del Capo III
7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si
configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito
dei ruoli della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa.
Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente
articolo non e' corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora la sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 si protragga
continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una
indennita' mensile per dodici mensilita', anche per i primi due mesi
che e' pari a euro 600,00 qualora il dirigente sostituito abbia un
incarico di direzione di struttura complessa e pari a euro 300,00
qualora il dirigente sostituito abbia un incarico di struttura
semplice anche a valenza dipartimentale o distrettuale ed il cui
massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di
struttura semplice. Alla corresponsione delle indennita' si provvede
con le risorse del fondo dell'art. 91 per tutta la durata della
sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale
periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso
anno. L'indennita' puo', quindi, essere corrisposta anche per periodi
frazionati. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato che ne
deriva potra', nel rispetto di quanto previsto all'art. 66, comma 1,
lettera i), essere compensato anche con una quota in piu' di
retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario
raggiungimento degli obiettivi assegnati.
8. Le aziende o enti, ove non possano fare ricorso alle
sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la
struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con
corrispondente incarico. In tal caso, la sostituzione puo' durare
fino ad un massimo di nove mesi prorogabili fino ad altri nove e non
verra' corrisposta la relativa indennita' mensile di cui al
precedente comma 7. Il maggiore aggravio per il dirigente incaricato
che ne deriva e' compensato, nel rispetto di quanto previsto all'art.
66, comma 1, lettera i), con una quota in piu' di retribuzione di
risultato rispetto a quella dovuta per l'ordinario raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
9. La sostituzione e' affidata con provvedimento del direttore
generale o di un suo delegato.