(Allegato-Allegato I)
 
                           INDICE ALLEGATI 
 
ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3,  comma
4) 
 
ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle  procedure  per
l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili  e  l'efficienza
energetica negli edifici (articolo 25) 
 
ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici  esistenti
e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni  rilevanti  (articolo
26) 
 
ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29) 
 
ALLEGATO V Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39) 
 
ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2) 
 
ALLEGATO VII Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2) 
 
ALLEGATO VIII Materie prime double counting (articolo 2) 
 
                                                             Allegati 
 
          ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi 
 
1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili 
 
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  3,
comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti  rinnovabili  e'
calcolato come la somma: 
a) del consumo finale lordo  di  elettricita'  da  fonti  energetiche
   rinnovabili; 
b) del consumo finale lordo di energia da fonti  rinnovabili  per  il
   riscaldamento e il raffreddamento; 
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei
   trasporti. 
per il calcolo della  quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sul
consumo finale  lordo,  il  gas,  l'energia  elettrica  e  l'idrogeno
prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione  una  sola
volta. 
2. Non sono presi in considerazione i biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili  da  biomassa  che   non   soddisfino   i   criteri   di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
con le modalita', i limiti  e  le  decorrenze  fissate  dal  presente
decreto. 
3. Ai fini del comma 1, lettera a) del presente paragrafo, il consumo
finale lordo di elettricita'  da  fonti  energetiche  rinnovabili  e'
calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale
da  fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  l'energia   elettrica
prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunita'  di
energia rinnovabile, al netto della produzione di  energia  elettrica
in centrali di pompaggio con  il  ricorso  all'acqua  precedentemente
pompata a monte. 
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che  utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene  conto  unicamente  della
parte di elettricita' prodotta da  fonti  rinnovabili.  Ai  fini  del
calcolo, il contributo di ogni fonte di energia  e'  calcolato  sulla
base del suo contenuto energetico. 
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa  in
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3. 
6. Ai fini del comma  1,  lettera  b),  del  presente  paragrafo,  il
consumo  finale  lordo  di  energia  da  fonti  rinnovabili  per   il
riscaldamento e il raffreddamento  e'  calcolato  come  quantita'  di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a  livello  nazionale
da fonti rinnovabili piu'  il  consumo  di  altre  energie  da  fonti
rinnovabili  nell'industria,  nelle   famiglie,   nei   servizi,   in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il  riscaldamento,  il
raffreddamento e i processi di lavorazione. 
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti  rinnovabili
e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di
freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del  calcolo,
il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato  sulla  base  del
suo contenuto energetico. 
8. Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermica  utilizzata
per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di  calore  e
sistemi di teleraffrescamento ai fini del comma  1,  lettera  b)  del
presente paragrafo, a condizione che l'energia finale fornita  ecceda
in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per
far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore o di freddo
da considerare  quale  energia  da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
presente decreto e' calcolata secondo la metodologia indicata di  cui
al paragrafo 4 e tiene conto dell'uso di energia in tutti  i  settori
di utilizzo finale. Tale metodologia e' aggiornata per  tenere  conto
degli atti  delegati  emanati  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 7, comma  3,  quinto  capoverso  della  direttiva  (UE)
2018/2001. 
9. Ai fini del comma 1, lettera b) del  presente  paragrafo,  non  si
tiene conto  dell'energia  termica  generata  da  sistemi  energetici
passivi, che consentono di diminuire il consumo di  energia  in  modo
passivo tramite la progettazione degli edifici o il  calore  generato
da energia prodotta da fonti non rinnovabili. 
10. Ai fini del comma  1,  lettera  c)  del  presente  paragrafo,  si
applicano i requisiti seguenti: 
a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore  dei
   trasporti e' calcolato come la somma  di  tutti  i  biocarburanti,
   combustibili da biomassa e combustibili liquidi e gassosi da fonti
   rinnovabili di origine non biologica per il  trasporto  utilizzati
   nel settore  dei  trasporti.  Tuttavia,  i  carburanti  liquidi  e
   gassosi da fonti rinnovabili  di  origine  non  biologica  per  il
   trasporto che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile  sono
   presi in considerazione solo ai fini del calcolo di cui  al  comma
   1,  lettera  a),  per  contabilizzare  la  quantita'  di   energia
   elettrica  prodotta  in  uno  Stato  membro  a  partire  da  fonti
   rinnovabili; 
b) per il calcolo del consumo  finale  di  energia  nel  settore  dei
   trasporti  sono  utilizzati  i  valori   relativi   al   contenuto
   energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato  V.
   Per determinare il contenuto  energetico  dei  carburanti  per  il
   trasporto non inclusi nell'Allegato V, si applicano le  pertinenti
   norme  dell'Organizzazione   europea   di   normazione   (European
   Standards Organisation - ESO) per determinare il potere calorifico
   dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a  tal  fine,
   gli   Stati   membri   si   avvalgono   delle   pertinenti   norme
   dell'Organizzazione  internazionale   per   la   standardizzazione
   (International Organisation for Standardisation - ISO). 
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e'  calcolata  dividendo
il consumo finale lordo di energia da fonti  energetiche  rinnovabili
per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche,
espressa in percentuale. 
12. La somma  di  cui  al  comma  1  e'  adeguata  in  considerazione
dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici, a progetti  comuni
con altri Stati membri, a progetti comuni con Paesi  terzi  oppure  a
regimi di sostegno comuni. 
a) In caso di trasferimento statistico o progetto  comune  tra  Stati
   membri, la quantita' trasferita: 
    i. a uno Stato membro, e'  dedotta  dalla  quantita'  di  energia
       rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
       dell'obiettivo di cui all'articolo 3; 
   ii. da uno Stato membro, e' aggiunta  alla  quantita'  di  energia
       rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
       dell'obiettivo di cui all'articolo 3. 
b) In caso di progetto comune con Paesi  terzi,  l'energia  elettrica
   importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile  presa
   in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
   all'articolo 3, comma 1. 
c) In caso  di  un  regime  di  sostegno  comune  tra  Stati  membri,
   l'energia  prodotta  viene  ridistribuita  tra  gli  Stati  membri
   interessati  in  conformita'   della   norma   di   distribuzione,
   notificata alla Commissione entro tre mesi dalla  fine  del  primo
   anno in cui prende effetto. 
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della
valutazione del conseguimento degli  obiettivi  e  della  traiettoria
indicativa,  la  quantita'   di   energia   consumata   nel   settore
dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18%. 
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il  calcolo  della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili  sono  quelle  fissate
dal regolamento (CE)  n.  1099/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22   ottobre   2008,   relativo   alle   statistiche
dell'energia e successive modificazioni.  Deve  essere  garantita  la
coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di
tale quota e le informazioni statistiche trasmesse  alla  Commissione
ai sensi di tale regolamento. 
15. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la quota di  biocarburanti
e  bioliquidi,  nonche'  di  carburanti  da  biomassa  consumati  nei
trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari  o  foraggere,
non supera piu' di un punto percentuale la quota di  tali  carburanti
nel consumo  finale  lordo  di  energia  nei  settori  del  trasporto
stradale e ferroviario del 2020, con un valore massimo del 7 %. 
 
2. Calcolo della quota di energia da fonti  rinnovabili  nel  settore
del riscaldamento e del raffrescamento 
 
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  3,
comma 2, partendo dalla quota di  energia  rinnovabile  destinata  al
riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, si applicano i criteri di
calcolo descritti al paragrafo 1, fatto  salvo  quanto  previsto  dal
comma 2 del presente paragrafo. 
2. Ai fini del comma 1 del presente paragrafo, e' possibile: 
a) conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un
   limite del 40% dell'aumento medio annuo; 
b) qualora  la  quota  di  energia  rinnovabile   nel   settore   del
   riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 %,  considerare
   la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo; 
c) qualora  la  quota  di  energia  rinnovabile   nel   settore   del
   riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al  60  %,
   considerare la quota in questione come realizzazione  della  meta'
   dell'aumento medio annuo. 
 
3. Formula di normalizzazione per  il  computo  dell'elettricita'  da
energia idraulica e da energia eolica 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico