INDICE ALLEGATI
ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma
4)
ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle procedure per
l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza
energetica negli edifici (articolo 25)
ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti
e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo
26)
ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)
ALLEGATO V Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)
ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)
ALLEGATO VII Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)
ALLEGATO VIII Materie prime double counting (articolo 2)
Allegati
ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi
1. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
comma 1, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e'
calcolato come la somma:
a) del consumo finale lordo di elettricita' da fonti energetiche
rinnovabili;
b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffreddamento;
c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei
trasporti.
per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo, il gas, l'energia elettrica e l'idrogeno
prodotti da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola
volta.
2. Non sono presi in considerazione i biocarburanti, i bioliquidi e i
combustibili da biomassa che non soddisfino i criteri di
sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,
con le modalita', i limiti e le decorrenze fissate dal presente
decreto.
3. Ai fini del comma 1, lettera a) del presente paragrafo, il consumo
finale lordo di elettricita' da fonti energetiche rinnovabili e'
calcolato come quantita' di elettricita' prodotta a livello nazionale
da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica
prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunita' di
energia rinnovabile, al netto della produzione di energia elettrica
in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente
pompata a monte.
4. Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che utilizzano
fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della
parte di elettricita' prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del
calcolo, il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla
base del suo contenuto energetico.
5. L'elettricita' da energia idraulica ed energia eolica e' presa in
considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3.
6. Ai fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffreddamento e' calcolato come quantita' di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a livello nazionale
da fonti rinnovabili piu' il consumo di altre energie da fonti
rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il
raffreddamento e i processi di lavorazione.
7. Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti rinnovabili
e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di
freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo,
il contributo di ogni fonte di energia e' calcolato sulla base del
suo contenuto energetico.
8. Si tiene conto dell'energia dell'ambiente e geotermica utilizzata
per il riscaldamento e il raffrescamento mediante pompe di calore e
sistemi di teleraffrescamento ai fini del comma 1, lettera b) del
presente paragrafo, a condizione che l'energia finale fornita ecceda
in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per
far funzionare le pompe di calore. La quantita' di calore o di freddo
da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini del
presente decreto e' calcolata secondo la metodologia indicata di cui
al paragrafo 4 e tiene conto dell'uso di energia in tutti i settori
di utilizzo finale. Tale metodologia e' aggiornata per tenere conto
degli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, quinto capoverso della direttiva (UE)
2018/2001.
9. Ai fini del comma 1, lettera b) del presente paragrafo, non si
tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici
passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo
passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato
da energia prodotta da fonti non rinnovabili.
10. Ai fini del comma 1, lettera c) del presente paragrafo, si
applicano i requisiti seguenti:
a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei
trasporti e' calcolato come la somma di tutti i biocarburanti,
combustibili da biomassa e combustibili liquidi e gassosi da fonti
rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati
nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti liquidi e
gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il
trasporto che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono
presi in considerazione solo ai fini del calcolo di cui al comma
1, lettera a), per contabilizzare la quantita' di energia
elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti
rinnovabili;
b) per il calcolo del consumo finale di energia nel settore dei
trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto
energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'Allegato V.
Per determinare il contenuto energetico dei carburanti per il
trasporto non inclusi nell'Allegato V, si applicano le pertinenti
norme dell'Organizzazione europea di normazione (European
Standards Organisation - ESO) per determinare il potere calorifico
dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine,
gli Stati membri si avvalgono delle pertinenti norme
dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione
(International Organisation for Standardisation - ISO).
11. La quota di energia da fonti rinnovabili e' calcolata dividendo
il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili
per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche,
espressa in percentuale.
12. La somma di cui al comma 1 e' adeguata in considerazione
dell'eventuale ricorso a trasferimenti statistici, a progetti comuni
con altri Stati membri, a progetti comuni con Paesi terzi oppure a
regimi di sostegno comuni.
a) In caso di trasferimento statistico o progetto comune tra Stati
membri, la quantita' trasferita:
i. a uno Stato membro, e' dedotta dalla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3;
ii. da uno Stato membro, e' aggiunta alla quantita' di energia
rinnovabile presa in considerazione ai fini del raggiungimento
dell'obiettivo di cui all'articolo 3.
b) In caso di progetto comune con Paesi terzi, l'energia elettrica
importata e' aggiunta alla quantita' di energia rinnovabile presa
in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 3, comma 1.
c) In caso di un regime di sostegno comune tra Stati membri,
l'energia prodotta viene ridistribuita tra gli Stati membri
interessati in conformita' della norma di distribuzione,
notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo
anno in cui prende effetto.
13. Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della
valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria
indicativa, la quantita' di energia consumata nel settore
dell'aviazione e' considerata, come quota del consumo finale lordo di
energia, non superiore al 6,18%.
14. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate
dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche
dell'energia e successive modificazioni. Deve essere garantita la
coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di
tale quota e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione
ai sensi di tale regolamento.
15. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la quota di biocarburanti
e bioliquidi, nonche' di carburanti da biomassa consumati nei
trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere,
non supera piu' di un punto percentuale la quota di tali carburanti
nel consumo finale lordo di energia nei settori del trasporto
stradale e ferroviario del 2020, con un valore massimo del 7 %.
2. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore
del riscaldamento e del raffrescamento
1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3,
comma 2, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al
riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, si applicano i criteri di
calcolo descritti al paragrafo 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 2 del presente paragrafo.
2. Ai fini del comma 1 del presente paragrafo, e' possibile:
a) conteggiare il calore e il freddo di scarto, subordinatamente a un
limite del 40% dell'aumento medio annuo;
b) qualora la quota di energia rinnovabile nel settore del
riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 %, considerare
la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo;
c) qualora la quota di energia rinnovabile nel settore del
riscaldamento e raffrescamento sia oltre il 50 % e fino al 60 %,
considerare la quota in questione come realizzazione della meta'
dell'aumento medio annuo.
3. Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricita' da
energia idraulica e da energia eolica
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore
Parte di provvedimento in formato grafico