Art. 68. Regime transitorio 1. Gli organi collegiali e monocratici elettivi, a eccezione del rettore, il cui mandato e' ancora in corso alla data di entrata in vigore dello statuto, decadono all'atto della costituzione dei nuovi organi. Il mandato del rettore in carica al momento dell'entrata in vigore dello statuto e' regolato ai sensi della normativa vigente. 2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del rettore, il cui mandato scade prima della data di entrata in vigore dello statuto o delle sue modifiche che interessino tali organi restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi. 3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e collegiali dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata del mandato viene calcolata a partire dall'inizio dell'anno accademico successivo. 4. [abrogato]; 5. [abrogato]; 6. [abrogato]; 7. [abrogato]; 8. [abrogato]; 9. [abrogato]; 10. [abrogato].