(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
 
                         Regime transitorio 
 
    1. Gli organi collegiali e monocratici elettivi, a eccezione  del
rettore, il cui mandato e' ancora in corso alla data  di  entrata  in
vigore dello statuto, decadono all'atto della costituzione dei  nuovi
organi. Il mandato del rettore in carica al momento  dell'entrata  in
vigore dello statuto e' regolato ai sensi della normativa vigente. 
    2. Gli organi collegiali e monocratici, a eccezione del  rettore,
il cui mandato scade prima della data  di  entrata  in  vigore  dello
statuto o delle sue modifiche che interessino tali organi restano  in
carica fino alla costituzione dei nuovi organi. 
    3. Ove la costituzione dei nuovi organi monocratici e  collegiali
dovesse avvenire ad anno accademico in corso, la durata  del  mandato
viene  calcolata   a   partire   dall'inizio   dell'anno   accademico
successivo. 
    4. [abrogato]; 
    5. [abrogato]; 
    6. [abrogato]; 
    7. [abrogato]; 
    8. [abrogato]; 
    9. [abrogato]; 
    10. [abrogato].