Art. 81. Lavoro da remoto 1. Il lavoro da remoto e' prestato, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. 2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'azienda o ente - puo' essere svolto nelle forme seguenti: a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente; b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite. 3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera l) (Confronto), le aziende o enti possono adottare il lavoro da remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio - nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse aziende o enti, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui all'art. 43 (Orario di lavoro) . 5. L'azienda o ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni, nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare la suddetta verifica. 6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 78 (Accordo individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art. 79, commi 4 e 5 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione) e art. 80 (Formazione).