(Allegato-art. 81)
                              Art. 81. 
 
                          Lavoro da remoto 
 
    1. Il lavoro da remoto e' prestato, con vincolo di  tempo  e  nel
rispetto  dei  conseguenti  obblighi  di  presenza  derivanti   dalle
disposizioni  in  materia  di  orario  di  lavoro,   attraverso   una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione  lavorativa,
che comporta la effettuazione della prestazione  in  luogo  idoneo  e
diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato. 
    2. Il lavoro da remoto di cui  al  comma  1  -  realizzabile  con
l'ausilio  di   dispositivi   tecnologici,   messi   a   disposizione
dall'azienda o ente - puo' essere svolto nelle forme seguenti: 
      a)  telelavoro  domiciliare,  che   comporta   la   prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente; 
      b) altre forme di lavoro a distanza, come  il  coworking  o  il
lavoro decentrato da centri satellite. 
    3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui  al  presente
articolo il lavoratore e' soggetto  ai  medesimi  obblighi  derivanti
dallo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  presso  la   sede
dell'ufficio,  con  particolare   riferimento   al   rispetto   delle
disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi'  garantiti
tutti  i  diritti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  legali   e
contrattuali per il lavoro svolto presso la  sede  dell'ufficio,  con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento
economico. 
    4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma  3,  lettera
l) (Confronto), le aziende o  enti  possono  adottare  il  lavoro  da
remoto con vincolo di tempo - con il consenso del  lavoratore  e,  di
norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio
- nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse aziende
o enti, ove e' richiesto un presidio  costante  del  processo  e  ove
sussistono  i  requisiti  tecnologici  che  consentano  la   continua
operativita' ed il costante accesso alle procedure di  lavoro  ed  ai
sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati  sul
rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni  in  materia  di
orario di lavoro,  pienamente  rispondenti  alle  previsioni  di  cui
all'art. 43 (Orario di lavoro) . 
    5. L'azienda o ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene
prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della  sua
idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di  infortuni,
nella  fase  di  avvio  e,  successivamente,  con  frequenza   almeno
semestrale. Nel caso  di  telelavoro  domiciliare,  concorda  con  il
lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio  per  effettuare
la suddetta verifica. 
    6. Al lavoro da remoto di cui al presente  articolo,  si  applica
quanto previsto in materia  di  lavoro  agile  all'art.  78  (Accordo
individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art.
79, commi 4 e 5 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e
diritto alla disconnessione) e art. 80 (Formazione).