Art. 81.
Lavoro da remoto
1. Il lavoro da remoto e' prestato, con vincolo di tempo e nel
rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle
disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una
modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa,
che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e
diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
2. Il lavoro da remoto di cui al comma 1 - realizzabile con
l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione
dall'azienda o ente - puo' essere svolto nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell'attivita' lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il
lavoro decentrato da centri satellite.
3. Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente
articolo il lavoratore e' soggetto ai medesimi obblighi derivanti
dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede
dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle
disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresi' garantiti
tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e
contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio, con
particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento
economico.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera
l) (Confronto), le aziende o enti possono adottare il lavoro da
remoto con vincolo di tempo - con il consenso del lavoratore e, di
norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio
- nel caso di attivita', previamente individuate dalle stesse aziende
o enti, ove e' richiesto un presidio costante del processo e ove
sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua
operativita' ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai
sistemi informativi oltreche' affidabili controlli automatizzati sul
rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di
orario di lavoro, pienamente rispondenti alle previsioni di cui
all'art. 43 (Orario di lavoro) .
5. L'azienda o ente concorda con il lavoratore il luogo ove viene
prestata l'attivita' lavorativa ed e' tenuta alla verifica della sua
idoneita', anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni,
nella fase di avvio e, successivamente, con frequenza almeno
semestrale. Nel caso di telelavoro domiciliare, concorda con il
lavoratore tempi e modalita' di accesso al domicilio per effettuare
la suddetta verifica.
6. Al lavoro da remoto di cui al presente articolo, si applica
quanto previsto in materia di lavoro agile all'art. 78 (Accordo
individuale) con eccezione del comma 1, lettera e) dello stesso, art.
79, commi 4 e 5 (Articolazione della prestazione in modalita' agile e
diritto alla disconnessione) e art. 80 (Formazione).