ART. 180
Liquidazione ordinaria
(articolo 182 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico, ovvero a norma dell'articolo 75 se ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto
all'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 68 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui all'articolo 75. Se la liquidazione:
a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio, il reddito
relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun
successivo esercizio intermedio, al netto delle perdite degli
esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei soci;
b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha
avuto inizio:
1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo
di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti,
computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a
concorrenza del relativo importo;
2) l'imprenditore, i collaboratori familiari e i soci possono
chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 19
e 23;
c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui alla parte I, titolo
II, il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la
chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha
avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di tale
esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato
in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti
esercizi, anche se anteriori all'inizio della liquidazione,
liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non
piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, la
societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e
progressivamente quello degli esercizi precedenti, computando a
riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino a concorrenza
del relativo importo.