(Testo unico imposte sui redditi-art. 180)
                              ART. 180 
                       Liquidazione ordinaria 
(articolo 182 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa'  il  reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito  conto
economico,  ovvero  a  norma  dell'articolo  75  se  ne  ricorrono  i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in conformita' alle risultanze del conto  della  gestione  prescritto
all'articolo 2277 del codice civile. Per le  imprese  individuali  la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e' quella indicata nella dichiarazione di  cui  all'articolo  68  del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta  sul
valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. 
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo  e
in accomandita semplice il reddito di  impresa  relativo  al  periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui all'articolo 75. Se la liquidazione: 
a) si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto  inizio,  il  reddito
relativo  alla  residua  frazione  di  tale  esercizio  e  a  ciascun
successivo  esercizio  intermedio,  al  netto  delle  perdite   degli
esercizi precedenti compresi nella liquidazione, concorre  a  formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari  partecipanti
all'impresa o dei soci; 
b) si protrae per non piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha
avuto inizio: 
1) l'impresa o la societa' puo' rideterminare il reddito  dell'ultimo
di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti,
computando a riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino  a
concorrenza del relativo importo; 
2)  l'imprenditore,  i  collaboratori  familiari  e  i  soci  possono
chiedere la tassazione separata del reddito a norma degli articoli 19
e 23; 
c) si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. 
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui alla parte  I,  titolo
II, il reddito  relativo  al  periodo  compreso  tra  l'inizio  e  la
chiusura della  liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio
finale. Se la liquidazione si protrae oltre  l'esercizio  in  cui  ha
avuto inizio, il reddito  relativo  alla  residua  frazione  di  tale
esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e'  determinato
in base al rispettivo bilancio, al netto delle perdite dei precedenti
esercizi,  anche  se   anteriori   all'inizio   della   liquidazione,
liquidando la relativa imposta. Se la liquidazione si protrae per non
piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto  inizio,  la
societa' puo' rideterminare il reddito dell'ultimo di tali esercizi e
progressivamente  quello  degli  esercizi  precedenti,  computando  a
riduzione di ciascuno di essi le perdite residue fino  a  concorrenza
del relativo importo.