(Testo unico imposte sui redditi-art. 181)
                              ART. 181 
            Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta 
(articolo 183 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Nei casi di  liquidazione  giudiziale  e  di  liquidazione  coatta
amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di liquidazione giudiziale
o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in  base
al bilancio redatto dal curatore o dal commissario  liquidatore.  Per
le imprese individuali e per le societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice il detto reddito concorre a formare  il  reddito
complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa
o dei soci relativo al periodo di imposta in corso  alla  data  della
dichiarazione di liquidazione  giudiziale  o  del  provvedimento  che
ordina la liquidazione coatta. 
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio  e
la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata  di
questo e anche se vi e' stato esercizio  provvisorio,  e'  costituito
dalla  differenza  tra  il  residuo  attivo  e  il  patrimonio  netto
dell'impresa  o   della   societa'   all'inizio   del   procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio
netto dell'impresa  o  della  societa'  all'inizio  del  procedimento
concorsuale e' determinato mediante il  confronto  secondo  i  valori
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le
passivita' risultanti dal bilancio di  cui  al  comma  1,  redatto  e
allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o  dal  commissario
liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se  l'ammontare
delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'. 
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo  e
in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e'  diminuita
dei corrispettivi delle cessioni di beni personali  dell'imprenditore
o  dei  soci  compresi  nella   liquidazione   giudiziale   o   nella
liquidazione  coatta   ed   e'   aumentata   dei   debiti   personali
dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore  o  dal  commissario
liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
il reddito che ne risulta e' imputato all'imprenditore, ai  familiari
partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in  cui  si
e' chiuso  il  procedimento;  se  questo  si  chiude  in  perdita  si
applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi  ai
beni e diritti non compresi nella  liquidazione  giudiziale  o  nella
liquidazione coatta a norma dell'articolo 146 del codice della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019 n. 14,  restano  fermi,  in  ciascun  periodo  di  imposta,  gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.