ART. 181
Liquidazione giudiziale e liquidazione coatta
(articolo 183 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Nei casi di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta
amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra
l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di liquidazione giudiziale
o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base
al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per
le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito
complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa
o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della
dichiarazione di liquidazione giudiziale o del provvedimento che
ordina la liquidazione coatta.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e
la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di
questo e anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito
dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto
dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio
netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento
concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le
passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e
allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario
liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare
delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e
in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita
dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore
o dei soci compresi nella liquidazione giudiziale o nella
liquidazione coatta ed e' aumentata dei debiti personali
dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario
liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
il reddito che ne risulta e' imputato all'imprenditore, ai familiari
partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si
e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si
applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai
beni e diritti non compresi nella liquidazione giudiziale o nella
liquidazione coatta a norma dell'articolo 146 del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019 n. 14, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.