(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 71)
                               Art. 71 
 
 
                       Fissazione dell'udienza 
 
    1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere  chiesta
da  una  delle  parti  con  apposita  istanza,  non  revocabile,   da
presentare entro il termine massimo  di  un  anno  dal  deposito  del
ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. 
    2. La parte puo'  segnalare  l'urgenza  del  ricorso  depositando
istanza di prelievo. 
    3. Il presidente, decorso il termine per  la  costituzione  delle
altre parti, fissa l'udienza per la discussione del ricorso. 
    4. La pendenza del termine di cui all'articolo 15, comma 2, e  la
proposizione  del  regolamento  di  competenza  non   precludono   la
fissazione dell'udienza di discussione ne' la decisione del  ricorso,
anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine  di  cui
all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza  di
regolamento di competenza notificata ai sensi dello  stesso  articolo
15, comma 2. In tal caso, il giudice puo' differire la decisione fino
alla decisione del regolamento di competenza. 
    5. Il decreto di fissazione e' comunicato a cura dell'ufficio  di
segreteria, almeno sessanta giorni prima dell'udienza fissata, sia al
ricorrente che alle parti costituite in  giudizio.  Tale  termine  e'
ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l'udienza
di merito e' fissata a seguito di rinuncia alla definizione  autonoma
della domanda cautelare. 
    6. Il presidente designa il relatore almeno trenta  giorni  prima
della data di udienza.