(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 72)
                               Art. 72 
 
 
Priorita'  nella  trattazione  dei  ricorsi  vertenti   su   un'unica
                              questione 
 
    1.  Se  al  fine  della  decisione  della  controversia   occorre
risolvere una singola  questione  di  diritto,  anche  a  seguito  di
rinuncia a tutti i motivi o eccezioni, e se le parti  concordano  sui
fatti di causa,  il  presidente  fissa  con  priorita'  l'udienza  di
discussione. 
    2. Il collegio, se rileva l'insussistenza dei presupposti di  cui
al comma 1, dispone con ordinanza  che  la  trattazione  della  causa
prosegua con le modalita' ordinarie.