(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 73)
                               Art. 73 
 
 
                       Udienza di discussione 
 
    1. Le parti possono produrre documenti  fino  a  quaranta  giorni
liberi prima dell'udienza, memorie fino  a  trenta  giorni  liberi  e
presentare repliche fino a venti giorni liberi. 
    2. Nell'udienza le parti possono discutere sinteticamente. 
    3. Se ritiene di porre  a  fondamento  della  sua  decisione  una
questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone
atto  a  verbale.  Se  la  questione  emerge  dopo  il  passaggio  in
decisione, il giudice riserva quest'ultima e  con  ordinanza  assegna
alle parti un termine non superiore a trenta giorni per  il  deposito
di memorie.