(CODICE CIVILE-art. 115)
                              Art. 115. 
 
               (Matrimonio del cittadino all'estero). 
 
  Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella  sezione
prima di questo  capo,  anche  quando  contrae  matrimonio  in  paese
straniero secondo le forme ivi stabilite. 
 
  La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli  articoli
93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la  pubblicazione
si fa nel comune dell'ultimo domicilio.