Art. 115. (Matrimonio del cittadino all'estero). Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.