(CODICE CIVILE-art. 116)
                              Art. 116. 
 
               (Matrimonio dello straniero nel Regno). 
 
  Lo  straniero  che  vuole  contrarre  matrimonio  nel  Regno   deve
presentare  all'ufficiale  dello  stato  civile   una   dichiarazione
dell'autorita' competente del proprio paese, dalla quale risulti  che
giusta le leggi a cui e' sottoposto nulla osta al matrimonio. 
 
  Anche lo straniero e' tuttavia soggetto alle disposizioni contenute
negli articoli 85, 86, 87, numeri, 1, 2 e 4, 88 e 89. 
 
  Lo straniero che ha domicilio o residenza nel  Regno  deve  inoltre
far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.