(Convenzione - art. 124)
                            Articolo 124 
                           Uso dei termini 
1. Ai fini della presente Convenzione: 
a) per "Stato privo di litorale" si intende  uno  Stato  che  non  ha
coste marine; 
b) per "Stato di transito" si intende uno Stato, abbia  esso  o  meno
una costa marina, situato fra uno Stato privo di litorale ed il mare,
attraverso il cui territorio deve passare il traffico in transito; 
c) per "Traffico in transito" si  intende  il  transito  di  persone,
bagagli, beni e mezzi di trasporto attraverso il territorio di uno  o
piu'  Stati  di  transito,  quando  il  passaggio   attraverso   tale
territorio, con o senza trasbordo, immagazzinaggio, scarico  parziale
o cambio delle modalita' di trasporto, costituisce soltanto una parte
del viaggio completo che inizia o termina nell'ambito del  territorio
dello Stato privo di litorale; 
d) per "mezzi di trasporto" si intende: 
   i) il materiale ferroviario rotabile, i mezzi per  la  navigazione
in mare, nei laghi o nei fiumi ed i veicoli stradali; 
   ii) nel caso in cui cio' sia richiesto dalle condizioni locali,  i
portatori e gli animali da soma. 
   2. Gli Stati privi di litorale e gli Stati  di  transito  possono,
con accordo fra loro, includere nell'ambito dei  mezzi  di  trasporto
gli oleodotti, i gasdotti ed altri sistemi di  trasporto  diversi  da
quelli indicati nel numero 1.