(Convenzione - art. 125)
                            Articolo 125 
    Diritto di accesso al mare e dal mare e liberta' di transito 
   1. Gli Stati privi di litorale hanno il diritto di accesso al mare
e dal mare per  esercitare  i  diritti  riconosciuti  nella  presente
Convenzione, inclusi quelli relativi alla liberta' dell'alto mare  ed
al patrimonio comune dell'umanita'. A tal fine, gli  Stati  privi  di
litorale godono del diritto di transito attraverso il territorio 
degli Stati di transito mediante ogni mezzo di trasporto 
   2. Le condizioni e modalita' per  l'esercizio  della  liberta'  di
transito sono concordate fra gli Stati privi di litorale e gli  Stati
di transito interessati, mediante accordi bilaterali, sub-regionali o
regionali. 
   3.  Gli  Stati  di  transito,  nell'esercizio  della  loro   piena
sovranita' sul loro territorio, hanno il  diritto  di  adottare  ogni
misura necessaria ad assicurare  che  i  diritti  e  le  agevolazioni
disciplinati nella presente Parte  a  favore  degli  Stati  privi  di
litorale non siano tali da compromettere i loro legittimi interessi.