(Convenzione - art. 126)
                            Articolo 126 
     Inapplicabilita' della clausola della nazione piu' favorita 
Alle disposizioni della presente Convenzione, cosi' come agli accordi
speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal
mare, che stabiliscono diritti ed  agevolazioni,  in  funzione  della
particolare posizione geografica degli Stati privi di  litorale,  non
si applica la clausola della nazione piu' favorita.