Articolo 126 Inapplicabilita' della clausola della nazione piu' favorita Alle disposizioni della presente Convenzione, cosi' come agli accordi speciali riguardanti l'esercizio del diritto di accesso al mare e dal mare, che stabiliscono diritti ed agevolazioni, in funzione della particolare posizione geografica degli Stati privi di litorale, non si applica la clausola della nazione piu' favorita.