(Convenzione - art. 127)
                            Articolo 127 
               Diritti doganali, tasse ed altre spese 
   1. Il traffico in  transito  non  e'  soggetto  ad  alcun  diritto
doganale, tassa od altre spese, ad eccezionale di quelli imposti  per
servizi specifici resi in relazione a tale traffico. 
   2. I mezzi di trasporto in transito e le altre strutture  messe  a
disposizione degli Stati privi di litorale e da essi  utilizzate  non
sono soggette  a  tasse  o  spese  maggiori  di  quelle  imposte  per
l'utilizzazione dei mezzi di trasporto degli Stati di transito.