(Convenzione - art. 128)
                            Articolo 128 
              Zone franche ed altre strutture doganali 
Al fine  di  facilitare  il  traffico  in  transito,  possono  essere
previste delle zone franche o  delle  altre  strutture  doganali  nei
porti di entrata e  di  uscita  negli  Stati  di  transito,  mediante
accordi fra questi Stati e gli Stati privi di litorale.